Comunicato operatori

Chiarimento sugli obblighi informativi a carico degli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili verso i clienti per cui si attivi tale servizio per la perdita della controparte commerciale sul mercato libero

15 maggio 2025

Articolo 4, comma 4.9, lettera d), punto i. del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (TIV)

L’articolo 4, comma 4.9, del TIV prevede che, nel caso di attivazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG) per la perdita della controparte commerciale sul mercato libero, l’esercente debba comunicare al cliente finale l’avvenuta attivazione del servizio fornendogli, una serie di informazioni.

In particolare, ai sensi della lettera d), punto i., del richiamato comma 4.9 del TIV, il medesimo esercente il STG è tenuto a informare i clienti finali, mediante la comunicazione di attivazione, dei requisiti che qualificano un cliente come vulnerabile e delle modalità, ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione 383/2023/R/eel, per attestare il possesso di tale condizione.

L’articolo 3 della deliberazione 383/2023/R/eel prevede, tra le modalità per l’identificazione dei clienti vulnerabili a seguito di attivazione del STG, che gli esercenti il servizio possano utilizzare il Modulo 3 allegato al medesimo provvedimento al fine di consentire la autocertificazione dei requisiti  di vulnerabilità non direttamente identificabili dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) (e, in particolare, (i) di rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (ii) di rientrare tra i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; (iii) che l’utenza è ubicata in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi). 

La deliberazione 110/2025/R/eel, in attuazione del decreto-legge 19/25, prevede, inoltre, rispettivamente al punto 1 e al punto 2, che:

  •  i clienti finali serviti nel STG che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 210/21 dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19/25 nonché i clienti già divenuti vulnerabili ma che risultino ancora riforniti nel STG dalla medesima data continuino ad essere serviti in detto servizio fino alla fine del periodo di assegnazione, ferma restando la facoltà del cliente domestico vulnerabile di accedere in ogni momento al servizio di maggior tutela ovvero di stipulare un contratto a condizioni di libero mercato;
  • fino alla fine del periodo di assegnazione del servizio, gli esercenti il STG non procedano più alle risoluzioni contrattuali verso i clienti ivi riforniti che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità.

A fronte di quanto sopra, si precisa che ciascun esercente il STG, in occasione di ogni nuova attivazione del servizio per perdita della controparte commerciale sul mercato libero, è ancora tenuto a trasmettere al cliente finale l’informazione di cui all’articolo 4, comma 4.9, lettera d), punto i., del TIV e, conseguentemente, ad acquisire le necessarie autocertificazioni dai clienti finali che risultano titolari di uno dei requisiti di vulnerabilità non più per il loro trasferimento al servizio di maggior tutela ma solo ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafica dei punti di prelievo con l’informazione in questione, anche in ragione dei futuri interventi regolatori che potrebbero essere adottati alla fine del periodo di assegnazione del servizio e che potrebbero prevedere discipline diverse per le singole categorie di clienti finali. A tal fine, l’esercente il STG, come previsto dall’articolo 3 della deliberazione 383/2023/R/eel, può utilmente servirsi del Modulo 3 allegato alla medesima deliberazione, aggiornando il contenuto della nota illustrativa laddove informa il cliente finale che – dichiarando di soddisfare almeno una delle condizioni di vulnerabilità previste dal modulo medesimo – sarà trasferito al servizio di maggior tutela (fattispecie, questa, non più attuale in considerazione delle intervenute modifiche legislative e regolatorie in materia di permanenza nel STG da parte dei clienti domestici vulnerabili).