Comunicato operatori
Chiarimento: TIRV come modificato dalla delibera 87/2024/R/com
23 aprile 2024
Chiarimento relativo al Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV) come modificato dalla deliberazione 19 marzo 2024, 87/2024/R/com
Relativamente alle condizioni economiche applicabili ai clienti finali, che si avvalgono della procedura di ripristino, nel periodo in cui l’attivazione o fornitura contestata ha avuto luogo (periodo transitorio), la deliberazione 87/2024/R/com ha aggiornato l’articolo 15 del TIRV, allineando il suo contenuto alle versioni vigenti del TIV e del TIVG laddove individuano le condizioni di tutela di prezzo stabilite dall’Autorità, ferme restando le altre disposizioni di cui al medesimo TIRV.
Pertanto, si conferma che il venditore, in aggiunta ad un importo massimo pari ai corrispettivi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) (nel caso dell’energia elettrica) e b) (nel caso del gas naturale) del TIRV, applica al cliente finale le componenti relative ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché agli oneri generali di sistema, in continuità con il testo previgente, che su tale punto non è stato oggetto di modifica.