Comunicato operatori
Rinvio dell'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi. Rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazi
29 luglio 2005
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenze 1 marzo
2005, n. 956, n. 958, n. 959, n. 960, n. 961, n. 962 e n. 963, ha parzialmente
annullato la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
gennaio 2004, n. 5/04 e in particolare le
disposizioni che regolano il vincolo tariffario V1 di cui all'articolo 8 dell'Allegato
A alla medesima deliberazione e le disposizioni in materia di contributi di
allacciamento e diritti fissi, di cui al comma 9.1 della deliberazione n. 5/04.
Avverso le citate sentenze l'Autorità ha deciso di proporre appello al Consiglio
di Stato con contestuale istanza di sospensione cautelare. A tal fine l'Autorità
ha già inoltrato all'Avvocatura dello Stato la documentazione di supporto.
Nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato in merito all'istanza di
sospensione sopra richiamata, l'Autorità ritiene opportuno differire
l'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione
e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei contributi di
allacciamento e dei diritti fissi, previsto per il 31 luglio, ai sensi del Testo
integrato e della deliberazione n. 5/04.
Per le medesime ragioni sopra richiamate e tenuto conto anche dei ritardi nella
definizione delle partite economiche di cui all'articolo 29 del Testo integrato,
l'Autorità ritiene altresì opportuno rinviare la raccolta dei dati per il
calcolo dei valori di perequazione di cui all'articolo 42 del Testo integrato.