Comunicato operatori
Determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
Delibera n. 65/06
8 giugno 2006
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione e
all'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3 della delibera 27 marzo
2006, n. 65/06.
Tali disposizioni prevedono che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti
l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle
condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003,
n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i consumi dei
medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale
conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui
alla deliberazione n. 248/04 in luogo
della deliberazione n. 195/02 per l'anno
2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04
per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
Si ritiene necessario precisare quanto segue.
Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai
sensi del sopraccitato articolo, gli esercenti accreditano i relativi importi in
occasione delle prime fatture emesse relativamente ai consumi del trimestre in
questione (aprile – giugno 2006).
A seconda della periodicità di fatturazione, gli accrediti sono riconosciuti
in una o più soluzioni, come di seguito riportato:
- i clienti con fatturazione mensile, devono beneficiare dell'accredito relativo ai consumi del mese di aprile 2006 attraverso la prima fattura riguardante tali consumi; il medesimo criterio dovrà essere seguito anche nelle fatture riguardanti i consumi degli altri mesi del periodo in oggetto (maggio e giugno 2006);
- i clienti con fatturazione non mensile (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale), devono beneficiare dell'accredito in occasione della prima fattura relativa ai consumi del periodo aprile-giugno 2006; laddove tale fattura non comprenda tutti i consumi del periodo suddetto, l'accredito relativo alla parte rimanente dei consumi dovrà essere attribuito al cliente attraverso le fatture immediatamente successive;
- in caso di fatture emesse sulla base di consumi stimati, l'accredito dovrà essere oggetto delle necessarie rettifiche non appena disponibili i consumi a consuntivo.