Comunicato operatori
Comunicazione dell'indice IEN per la verifica annuale della condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile
16 febbraio 2007
Il Titolo I del provvedimento Cip n. 6/92 definisce, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 9/91, la condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile, introducendo a tale scopo l'indice Ien. L'articolo 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale 4 agosto 1994, a modifica ed integrazione del provvedimento Cip n. 6/92, ha stabilito che il produttore debba comunicare all'Enel, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale, e che l'Enel debba controllare il rispetto della condizione di assimilabilità e del trattamento economico.
Il decreto legislativo n. 112/98 ha trasferito alle regioni e agli enti locali le competenze amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica fino a 300 MW, ivi incluse le competenze, a fini autorizzativi, relative alla condizione tecnica per l'assimilabilità.
A seguito dell'avvio della liberalizzazione del settore elettrico, l'Autorità, a cui la legge n. 481/95 aveva trasferito le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, con la deliberazione n. 27/99, ha previsto che:
- i produttori di energia elettrica da impianti alimentati da fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili comunichino all'Autorità medesima e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei servizi elettrici (GSE), entro il 30 aprile di ogni anno, separatamente per ciascun impianto, mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante, il valore dell'indice Ien, come definito al Titolo I del provvedimento Cip n. 6/92, conseguito nell'anno solare precedente;
- le verifiche sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico siano effettuate dall'Autorità medesima[1].
L'articolo 1, comma 1120, lettera b), della legge n. 296/06 (cd. legge finanziaria 2007), ha soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 9/91, sopra richiamato. I commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge n. 296/06 hanno comunque fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi della normativa previgente.
Pertanto, vista la normativa attualmente vigente, a decorrere dall'anno 2007 (con riferimento ai dati di esercizio a consuntivo dell'anno 2006), la comunicazione annuale all'Autorità dell'indice Ien è quindi necessaria solo per i produttori che, per effetto di diritti precedentemente acquisiti, tuttora usufruiscono di benefici conseguenti al riconoscimento della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile. In particolare, continuano ad essere tenuti alla comunicazione all'Autorità e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al GSE, dei valori annuali dell'indice Ien, in applicazione della deliberazione n. 27/99, i produttori di energia elettrica che cedono l'energia elettrica prodotta al GSE, totalmente o parzialmente, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 o ai sensi della deliberazione n. 108/97, fino a scadenza, e qualora il ritiro dell'energia elettrica o il prezzo di ritiro dipenda dall'indice Ien.
[1] Successivamente, con la deliberazione n. 60/04, l'Autorità ha deciso di avvalersi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.