Comunicato operatori
Chiarimenti in merito alle modalità e alle condizioni per l'affidamento a terzi dei servizi energetici in sito da parte di un cliente finale libero
13 dicembre 2007
In tempi recenti, sulla spinta dei programmi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da cogenerazione ad alto rendimento, nonché delle iniziative di risparmio energetico, si assiste al diffondersi dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica di piccola taglia (anche in assetto cogenerativo) operanti in contesti di auto-approvvigionamento energetico di un cliente finale. Spesso il cliente finale, invece di gestire in prima persona l'impianto di generazione, ne affida la gestione ad un soggetto terzo nell'ambito di un servizio più ampio prestato al cliente finale stesso. Nel predetto servizio sono ricomprese, generalmente, le attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di generazione di energia elettrica installati all'interno della proprietà del cliente e asserviti al suo sito di consumo, nonché l'attività di compravendita dell'energia elettrica di eccedenza e/o di integrazione.
Per quanto concerne le numerose richieste di chiarimento in merito all'inquadramento normativo dei citati casi, si chiarisce, innanzi tutto che, qualora l'impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all'interno della proprietà di un unico cliente finale anche da un soggetto diverso dal cliente finale e sia collegato all'impianto del medesimo cliente, il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione, intesa come servizio di pubblica utilità. Pertanto, ai fini della determinazione dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi, per le finalità di cui alla vigente normativa, bisognerà fare riferimento alla sola energia elettrica misurata sul punto di connessione con le predette reti.
Per quanto concerne, invece, l'inquadramento all'interno della vigente normativa dello svolgimento del servizio citato nella configurazione impiantistica predetta e con riferimento al ruolo del prestatore del servizio e ai suoi rapporti con il sistema, vista la normativa vigente, si precisa che, nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso al sistema elettrico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 111/06, in base alle quali l'interposizione di un soggetto terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza e il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. In presenza di tale mandato, l'accesso alla rete non può essere subordinato alla cessazione dell'attività in capo al cliente finale.
Infine, si segnala che l'Autorità sta ancora effettuando approfondimenti tecnici circa l'applicabilità di quanto sopra indicato relativamente alla stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso al sistema elettrico nel caso di clienti finali in regime di maggior tutela.
13 dicembre 2007
Il Presidente: Alessandro Ortis