Comunicato operatori
Scambio sul posto per i clienti finali in maggior tutela
ai sensi della delibera n. 28/06
8 luglio 2008
L'articolo 7 della deliberazione n. 28/06 definisce le condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali vincolati. Il medesimo articolo prevede che il servizio di scambio sul posto venga effettuato dal Gestore contraente (cioè dall'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale) su base annuale.
Per effetto della direttiva 2003/54/CE, a partire dall'1 luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali di energia elettrica. Pertanto, dalla medesima data, è venuta meno la fattispecie "cliente vincolato". Al riguardo, l'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, poi convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125/07 (di seguito: legge n. 125/07), ha stabilito misure immediate, con decorrenza 1 luglio 2007, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, in attesa del completo recepimento della direttiva n. 2003/54/CE.
Tra le predette misure immediate, vi è stata l'istituzione del servizio di vendita in maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese[1] connessi in bassa tensione (di seguito: servizio di maggior tutela), erogato dalle imprese distributrici o dalle apposite società di vendita qualora ricorrano le condizioni per il rispetto degli obblighi di separazione societaria[2].
L'Autorità, a cui la legge n. 125/07 ha attribuito il compito di regolare le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, ha successivamente approvato la deliberazione n. 156/07. In particolare, l'articolo 25, comma 25.1, dell'Allegato A alla medesima deliberazione prevede che "a valere dall'1 luglio (2007) si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato."
Pertanto, il servizio di scambio sul posto per i clienti finali in maggior tutela, a decorrere dall'1 luglio 2007, viene erogato dal Gestore contraente (cioè dall'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale o dall'apposita società di vendita qualora ricorrano le condizioni per il rispetto degli obblighi di separazione societaria) secondo le stesse modalità previste dall'articolo 7 della deliberazione n. 28/06.
[1] Con il termine "piccole imprese" si intendono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
[2] Le imprese distributrici che devono erogare il servizio di maggior tutela attraverso una apposita società separata sono quelle imprese distributrici il cui ambito territoriale servito ricomprende più di 100.000 clienti finali.