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Comunicato operatori

Contratti conclusi via Internet

Chiarimento in relazione alla disciplina dei codici di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale

24 novembre 2008

Fermi restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) ed al D.Lgs 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) - ed in considerazione dei medesimi - ai fini del rispetto delle previsioni dei Codici di condotta commerciale per la vendita di gas naturale (Allegato A alla deliberazione n. 126/04) e di energia elettrica (Allegato A alla deliberazione n. 105/06), nel caso di contratti stipulati tramite internet, ed in generale di contratti conclusi a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza che consentano la trasmissione immediata della documentazione contrattuale, l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 126/04 e di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione n. 105/06 si considera adempiuto laddove:

  1. sia inviata da parte del venditore al cliente finale una comunicazione telematica per la conferma della conclusione del contratto o della ricezione della sua proposta contrattuale;
  2. alla comunicazione di conferma di cui alla lettera a) vengano allegati file e/o siano inseriti link di rinvio alla pagina del sito internet del venditore, contenenti il contratto, la nota informativa contenente la Scheda 1 annessa all'allegato A rispettivamente della deliberazione n. 126/04 e 105/06 (e, per i contratti di fornitura di energia elettrica, anche la scheda riepilogativa dei corrispettivi di cui agli allegati 1 e 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 110/07);
  3. quanto allegato alla comunicazione di cui alla lettera b) sia in formato non modificabile, memorizzabile e che ne consenta la riproduzione.

Dal ricevimento da parte del cliente finale della comunicazione di conferma e dei relativi allegati vanno fatti decorrere i tempi per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui all'articolo 11, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 126/04 e di cui all'articolo 12, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 105/06.

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