Comunicato operatori
Comunicazione in merito all’indicazione dei codici PDR e POD nei documenti di fatturazione
18 novembre 2009
- Con la delibera n. 138/04 l'Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale nonchè norme per la predisposizione dei codici di rete.
In particolare l'art. 5 prevede che ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione sia identificato da un codice numerico univoco (di seguito codice PDR) su base nazionale non soggetto a modifiche neanche in caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione.
Ai sensi del succitato articolo il codice PDR deve essere comunicato:- dal distributore agli utenti con riferimento ai punti di riconsegna riforniti dagli utenti stessi;
- dall'esercente l'attività di vendita al cliente finale anche attraverso l'inserimento di tale codice su tutte le fatture commerciali. A tale fine la norma in esame prevedeva che le società di vendita dovessero emettere, nei confronti di tutti i clienti finali, la prima fattura contenente tali codici entro 16 mesi dall'entrata in vigore del codice tipo della distribuzione.
- Con la delibera n. 152/06 l'Autorità ha, altresì, adottato una direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica, prevedendo all'art. 3, comma 3.4 che la bolletta deve riportare gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo (di seguito codice POD). Tali elementi fanno parte del quadro sintetico della bolletta, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, precisando che il codice POD si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore.
- Nel corso del 2009 sono pervenute all'Autorità una serie di segnalazioni da parte di singoli consumatori ed associazioni aventi ad oggetto la difficile individuazione del codice PDR e del codice POD rispettivamente nei documenti di fatturazione per le forniture di gas e di energia elettrica.
Al riguardo occorre evidenziare che la conoscenza dei codici PDR e POD risulta essere necessaria ai fini della trasmissione dei flussi di informazioni tra società di distribuzione, società di vendita e clienti finali con particolare riferimento alle richieste di switching e di alcune tipologie di prestazioni, nonché per il riconoscimento del bonus sociale.
Si invitano pertanto tutte le società di vendita, fermi restando gli obblighi già in vigore in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione di energia elettrica e di gas e nelle more della definizione della nuova direttiva sul tema, in esito alla consultazione in atto, ad indicare nei documenti di fatturazione i codici POD e PDR in modo chiaramente leggibile e in un campo visivo di facile ed immediata individuazione, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti finali, collocato in prima pagina.