Comunicato operatori
Valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario per l’anno 2013
1 aprile 2014
Ai sensi dell'articolo 7, comma 7.9, dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr vengono di seguito pubblicati, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo ove previsti, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile (distinguendo tra il termine CUSf,mreti e il termine CUSf,mogs) e annuale (distinguendo tra il termine CUSfreti e il termine CUSfogs) riferiti all'anno 2013, da utilizzarsi ai fini del calcolo del conguaglio del contributo in conto scambio CS relativo al medesimo anno (Allegato A).
Si evidenzia sin d'ora che i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario effettivamente riconosciuti possono essere inferiori ai valori riportati nell'Allegato A per la presenza del limite massimo mensile o annuale che, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, viene imposto al termine CUSf,mogs o al termine CUSfogs, come nel seguito richiamato.
Nel caso in cui l'utente dello scambio sia connesso alle reti di bassa o media tensione, il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga, su base annuale solare, il contributo in conto scambio CS, calcolato come segue:
CS = min (OE; CEi) + CUSf * ES
Nel caso in cui l'utente dello scambio sia connesso alle reti di alta o altissima tensione e nel caso di eventuali altri utenti dello scambio per i quali il prelievo di almeno un mese risulti superiore a 4 GWh, il GSE, nell'ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all'USSP, su base annuale solare, il contributo in conto scambio CS, calcolato come segue:
CS = min (OE; CEi) + ∑ (CUSf,m * ES,m)
dove:
- OE è la parte energia convenzionale, espressa in €, dell'onere sostenuto dall'utente dello scambio per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e il prezzo unico nazionale (PUN);
- CEi è il controvalore dell'energia elettrica immessa in rete, espresso in €, determinato sulla base dei prezzi zonali orari che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ovvero sulla base dei prezzi unici nazionali orari nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse;
- CUSf è il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:
- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs):
CUSf = CUSfreti + CUSfogs; - nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:
CUSf = CUSfreti + min (CUSfogs ; limite annuale); - nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti);
- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CUSfogs):
- CUSf,m è il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:
- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CUSf,mogs):
CUSf,m = CUSf,mreti + CUSf,mogs; - nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CUSf,mogs), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite massimo:
CUSf,m = CUSf,mreti + min (CUSf,mogs ; limite mensile); - nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili, al corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti);
- nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti (CUSf,mreti) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema (CUSf,mogs):
- CUSfreti è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini CUSf,mreti definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
- CUSf,mreti è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo;
- CUSfogs è la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini CUSf,mogs definiti su base mensile e relativi al medesimo anno solare;
- CUSf,mogs è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo. Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema non include la componente MCT perché essa è applicata ai consumi di energia elettrica, anziché ai prelievi, e pertanto non può essere restituita;
- limite annuale è il limite massimo del termine CUSfogs ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine CUSfreti. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CUSfogs risulta essere pari a zero;
- limite mensile è il limite massimo del termine CUSf,mogs ed è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 e il termine CUSf,mreti. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CUSf,mogs risulta essere pari a zero;
- ES è la quantità dell'energia elettrica scambiata, espressa in kWh, e pari al minimo, su base annuale solare, tra la quantità di energia elettrica immessa e la quantità di energia elettrica prelevata;
- ES,m è la quantità dell'energia elettrica scambiata, espressa in kWh, e pari al minimo, su base mensile, tra la quantità di energia elettrica immessa e la quantità di energia elettrica prelevata.
Nel caso in cui, per un utente dello scambio, il termine CEi sia superiore al termine OE, la differenza tra CEi ed OE:
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine CEi solo negli anni in cui il medesimo termine CEi sia inferiore al termine OE e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine OE;
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio. La liquidazione delle eccedenze si configura come un corrispettivo ulteriore e diverso rispetto al contributo in conto scambio CS.
Si rimanda alla deliberazione 570/2012/R/efr e alla relativa relazione tecnica per ulteriori dettagli ed esempi applicativi.
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Allegato A
- tabella 1 -
Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini CUSf,mogs e CUSfogs per l'anno 2013
Fonte rinnovabile | Tipologia | Potenza [kW] | €/MWh |
Solare | Fotovoltaico | 20
| 76 |
200
| 48 | ||
1000
| 36 | ||
P>5000 | 30 | ||
Eolica | On-shore | 20
| 186 |
200
| 67 | ||
1000
| 53 | ||
P>5000 | 45 | ||
Off-shore | 20
| 94 | |
P>5000 | 83 | ||
Idrica | ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) | 20
| 137 |
500
| 73 | ||
1000
| 47 | ||
P>10000 | 37 | ||
a bacino o a serbatoio | 20
| 19 | |
P>10000 | 14 | ||
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) | 20
| 218 | |
P>5000 | 112 | ||
Geotermica | 20
| 53 | |
1000
| 17 | ||
P>20000 | 3 | ||
Gas di discarica | 20
| 17 | |
1000
| 12 | ||
P>5000 | 8 | ||
Gas residuati dai processi di depurazione | 20
| 29 | |
1000
| 6 | ||
P>5000 | 3 | ||
Biogas | a) prodotti di origine biologica | 20
| 98 |
300
| 78 | ||
600
| 58 | ||
1000
| 22 | ||
P>5000 | 9 | ||
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) | 20
| 154 | |
300
| 124 | ||
600
| 96 | ||
1000
| 43 | ||
P>5000 | 19 | ||
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 | 20
| 134 | |
1000
| 27 | ||
P>5000 | 3 | ||
Biomasse | a) prodotti di origine biologica | 20
| 147 |
300
| 98 | ||
1000
| 51 | ||
P>5000 | 40 | ||
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) | 20
| 175 | |
300
| 127 | ||
1000
| 79 | ||
P>5000 | 63 | ||
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 | 20
| 92 | |
P>5000 | 43 | ||
Bioliquidi sostenibili | 20
| 39 | |
P>5000 | 28 |
Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.