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Comunicato operatori

Raccolta dati: monitoraggio retail - identificazione dei soggetti obbligati per l’anno 2017

Articolo 3 del TIMR

11 luglio 2016

Nell'ambito del sistema di raccolta dei dati introdotto dall'Autorità con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR), ai sensi dell'articolo 3 del TIMR, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, sono tenuti a comunicare all'Autorità il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2016 risultano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione (inclusi quelli sospesi per morosità del cliente finale a tale data).

La comunicazione e la trasmissione dei suddetti dati deve avvenire entro il 29 luglio 2016 esclusivamente on line.

L'Autorità, entro il 15 ottobre 2016, procederà a selezionare e identificare, sulla base delle comunicazioni pervenute, i soggetti obbligati [1], a fornire i dati oggetto del monitoraggio retail per l'anno 2017 e a pubblicarne l'elenco sul proprio sito internet.

Per accedere al sistema di rilevazione è necessario essere accreditati presso l'Anagrafica Operatori ed avere indicato le attività svolte.


Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.

numero verde 800707337

Per chiarimenti sui contenuti delle raccolte rispetto ai quali la consultazione dei manuali non risulti sufficiente, eventuali richieste dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggioretail@acquirenteunico.it, specificando nell'oggetto "(Nome della raccolta) - (società)" e indicando nome, cognome, telefono diretto, ragione sociale e codice Autorità.


[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:

  1. tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
  2. tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
  3. tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.