Comunicato operatori
Raccolta dati: monitoraggio retail - identificazione dei soggetti obbligati per l’anno 2017
Articolo 3 del TIMR
11 luglio 2016
Nell'ambito del sistema di raccolta dei dati introdotto dall'Autorità con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR), ai sensi dell'articolo 3 del TIMR, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, sono tenuti a comunicare all'Autorità il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2016 risultano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione (inclusi quelli sospesi per morosità del cliente finale a tale data).
La comunicazione e la trasmissione dei suddetti dati deve avvenire entro il 29 luglio 2016 esclusivamente on line.
L'Autorità, entro il 15 ottobre 2016, procederà a selezionare e identificare, sulla base delle comunicazioni pervenute, i soggetti obbligati [1], a fornire i dati oggetto del monitoraggio retail per l'anno 2017 e a pubblicarne l'elenco sul proprio sito internet.
Per accedere al sistema di rilevazione è necessario essere accreditati presso l'Anagrafica Operatori ed avere indicato le attività svolte.
Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
Per chiarimenti sui contenuti delle raccolte rispetto ai quali la consultazione dei manuali non risulti sufficiente, eventuali richieste dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggioretail@acquirenteunico.it, specificando nell'oggetto "(Nome della raccolta) - (società)" e indicando nome, cognome, telefono diretto, ragione sociale e codice Autorità.
[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
- tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
- tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
- tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.