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Comunicato operatori

Comunicazione e chiarimento ai distributori di energia elettrica e gas naturale in relazione al TIBEG

Articolo 8 comma 8.3 del Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

31 gennaio 2018

L'articolo 8, comma 8.3, del TIBEG., modificato a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016,[1] prevede "Nel caso di cambio indirizzo di fornitura, la domanda di variazione deve essere presentata presso il Comune di residenza. La compensazione in corrispondenza del nuovo punto di prelievo e/o punto di riconsegna decorre dalla data di attribuzione di detto punto al richiedente come certificata dal distributore competente o dal SII e deve essere comunque coincidente o successiva alla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo e riconsegna".

Sono arrivate diverse segnalazioni allo Sportello per il consumatore, da cui risulta un comportamento non del tutto conforme da parte di alcuni distributori nelle fasi di valutazione di propria competenza a seguito di una domanda di bonus elettrico e/o gas associata ad una variazione di indirizzo di fornitura.
Si chiarisce pertanto quanto segue: il distributore è tenuto a validare una domanda che si configura come di variazione di indirizzo di fornitura qualora il cliente interessato risulti associato ad un POD/PDR attivo sulla sua rete di distribuzione/trasporto al momento in cui SGAte trasmette la domanda ai fini della validazione, indipendentemente dall'inizio del periodo di  agevolazione individuato automaticamente da SGAte.

La domanda di variazione è sempre associata ad un periodo di agevolazione inferiore a 12 mesi, il cliente è infatti tenuto a presentare la domanda di variazione solo se, nel periodo per cui gli è già stato riconosciuto il bonus, cambia il proprio indirizzo di fornitura.
SGAte al momento dell'invio della richiesta di validazione della domanda di variazione non è a conoscenza della data effettiva di attribuzione del POD/PDR al cliente richiedente nel nuovo indirizzo di fornitura e non può che far coincidere automaticamente la data di inizio del periodo residuo di agevolazione con la data di cessazione della precedente fornitura comunicata dal distributore competente.

L'articolo 8 comma 8.3 del TIBEG specifica chiaramente che la data di attribuzione del POD/PDR al richiedente potrà essere coincidente o successiva alla data di cessazione della precedente fornitura che SGATe individua come data di inizio periodo.
La residua quota del bonus elettrico o gas, completate dal distributore le verifiche di sua competenza nelle tempistiche di cui all'art.33 comma 33.2 del TIBEG, dovrà essere corrisposta per il periodo che intercorre tra la data di attribuzione del POD/PDR al richiedente e la data di fine agevolazione individuata da SGAte.

I distributori elettrici e di gas naturale che avessero restituito degli esiti negativi (KO o mancata validazione) a domande di variazione ricadenti nella fattispecie esposta, perché la data di attribuzione del POD/PDR era successiva alla data di inizio agevolazione indicata da SGAte, sono tenuti ad effettuare le relative rettifiche d'esito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.
Qualora siano pendenti casi gestiti in procedura speciale ai sensi dell'articolo 2, Appendice 2 della deliberazione 383/2016/E/com la comunicazione deve essere inviata anche allo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente.
SGAte provvederà a monitorare l'andamento delle rettifiche.

[1] Deliberazione dell' Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com