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Comunicato operatori

Chiarimento sulle modalità di verifica della regolarità dei pagamenti dell’utente del servizio di trasporto

articolo 2 comma 5 lettera c), Allegato B, alla Deliberazione 268/2015/R/eel

11 marzo 2019

Sono recentemente pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori, richieste di chiarimento sulle modalità applicative della disciplina, contenuta nel Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo), relativa alla verifica della regolarità dei pagamenti delle fatture emesse nei confronti dell'utente, funzionale al mantenimento delle c.d. garanzie reputazionali, con particolare riferimento alla condizione prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera c), Allegato B, del Codice tipo.

Dubbi applicativi sono emersi alla luce di una prassi, che risulta diffusa tra diverse imprese distributrici, di emettere fatture di ciclo "parziali", ossia relative ai consumi di una sola quota dei punti di prelievo oggetto del contratto di trasporto di cui l'utente è controparte. A fronte di tali prassi, si pone il problema di come debba essere applicata la formula che esprime la predetta condizione, e che fa riferimento all'importo della "i-esima fattura per la quale si è verificato il ritardo di pagamento".

Al riguardo, si chiarisce quanto segue.

In via preliminare, si evidenza che la segnalata prassi delle imprese distributrici non si pone in contrasto con la disciplina contenuta nel Codice tipo, il quale, anzi, nel regolare i termini di pagamento delle fatture di ciclo, fissa termini univoci (distinti per punti trattati orari e punti non trattati orari) assumendo la possibilità per l'impresa di emettere - nel mese successivo a quello di competenza - una pluralità di fatture "parziali" (cfr. articolo 5, commi 2 e 4, dell'Allegato C, del Codice tipo).

Quanto invece alla condizione prevista dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera c), Allegato B, del Codice tipo, il suo scopo è, evidentemente, quello di individuare in modo oggettivo quei ritardi di pagamento che, in ragione del loro modesto impatto, non possono essere utilizzati dall'impresa distributrice per rifiutare all'utente il ricorso alle garanzie alternative del rating e della parent company guarantee. Un tale modesto impatto è da riferirsi rispetto all'importo che dovrebbe essere complessivamente garantito dalle garanzie tradizionali - cui fa riferimento la componente GAR, "pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio di trasporto con riferimento ai punti di prelievo serviti dall'utente nel mese in cui avviene la stima".

Tale finalità deve trovare riscontro nella formula che esprime la condizione in esame, nella parte in cui il ritardo nel pagamento della fattura è parametrato con l'intero importo GAR, riferito quindi alla totalità dei punti di prelievo oggetto del trasporto. Conseguentemente, con particolare riguardo alla fattura di ciclo, il riferimento letterale all'importo della "i-esima fattura" (IMPi), contenuto nella predetta formula, non può essere interpretato formalisticamente come l'importo esposto in un singolo documento di fatturazione, ma deve intendersi riferito all'importo di competenza del mese M corrispondente ai consumi complessivi di tutti i punti di prelievo oggetto del contratto di trasporto.

Pertanto, rispetto alla segnalata prassi di emettere fatture "parziali", non appare scorretto che le imprese distributrici ai fini dell'applicazione della formula in esame, considerino l'importo complessivo, calcolato come somma degli importi delle singole fatture di ciclo "parziali" emesse.