Comunicato operatori
Chiarimento sulla disciplina della gestione delle garanzie
23 dicembre 2019
Gestione del credito conseguente all'escussione delle garanzie
Il Codice non specifica in dettaglio la disciplina che le imprese distributrici sono tenute ad applicare nell'ambito della gestione del proprio credito a seguito dell'escussione delle garanzie. Infatti, è una caratteristica del delineato sistema di garanzie che l'importo prestato dall'utente sia sottodimensionato rispetto all'esposizione reale dello stesso verso l'impresa distributrice; di conseguenza, anche nel caso in cui l'escussione delle garanzie vada a buon fine, può accadere che permanga un credito residuo dell'impresa nei confronti dell'utente. Tale credito residuo deve essere considerato dall'impresa in relazione alle quote che lo hanno determinato; in particolare l'impresa distributrice deve considerare il credito residuo proporzionalmente alle quote del credito complessivo che, come riportato nella fattura di trasporto, è derivante da quote di corrispettivi per i servizi di rete, quote per gli oneri generali di sistema nonché quote per le ulteriori componenti e per le imposte.
Gestione delle garanzie a seguito dell'adeguamento in riduzione con contestuale inadempimento nei pagamenti
Le garanzie possono essere eventualmente restituite, nei casi di adeguamento in riduzione del GAR al momento della verifica periodica ai sensi del comma 2.12 Allegato B, delibera 268/2015/R/eel, solo dopo che l'utente abbia saldato le obbligazioni sorte nel periodo di validità della medesima garanzia.