Comunicato operatori
Comunicato agli operatori di rete dei settori dell’energia elettrica e del gas
26 marzo 2020
Successivamente alla pubblicazione del comunicato dell'11 marzo 2020 e della deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/com, sono pervenute ulteriori segnalazioni, comunicazioni relative a comportamenti adottati e richieste di chiarimenti da parte di operatori di rete dei settori dell'energia elettrica e del gas.
Il Ministero dello sviluppo economico con una comunicazione ai concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica ha avuto modo di fornire alcune indicazioni generali per l'esercizio in sicurezza del servizio di distribuzione elettrica. Analoghe indicazioni sono state fornite agli operatori del settore gas con una successiva comunicazione. Agli operatori del settore gas sono state fornite anche alcune raccomandazioni specifiche.
Il dPCM 22 marzo 2020, nel confermare l'essenzialità dei servizi di pubblica utilità, procede comunque a ridurre ulteriormente il perimetro delle attività che possono essere svolte dai soggetti quali gli operatori di rete dei settori dell'energia elettrica e del gas, limitandolo alle sole attività strettamente indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza [1], previa comunicazione alle Prefetture delle province dove sono ubicate le attività produttive, in relazione alle attività funzionali a garantire la continuità delle attività consentite.
Le altre attività che implicano interventi operativi in campo e che non rientrano nel novero di quelle strettamente indispensabili alla continuità della fornitura e alla sicurezza dei servizi essenziali, come richiamati dal dPCM 22 marzo 2020, devono essere differite.
Su tale aspetto il Ministero ha fornito ulteriori indirizzi (Circolare del 31 marzo 2020 e Circolare del 30 aprile 2020) agli operatori in tema di continuità della fornitura dei servizi energetici essenziali e delle filiere associate.*
ARERA rinnova in questo contesto il sollecito già contenuto nel precedente comunicato dell'11 marzo 2020 a dare priorità assoluta alla garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, con attenzione speciale per strutture sanitarie, assistenziali e di supporto logistico a protezione civile e servizi di pubblica utilità, nonché per tutte le utenze per le quali già esistono specifiche previsioni normative e regolatorie, quali ad esempio le utenze dipendenti in modo vitale dalla fornitura di energia elettrica. Uguale attenzione e priorità, come esplicitato nelle richiamate comunicazioni del Ministero agli operatori di rete dei settori dell'energia elettrica e del gas, devono essere garantite ai fini della sicurezza e della tutela della salute degli addetti, inclusi i lavoratori delle imprese appaltanti che effettuano servizi per conto degli operatori di rete.
Rispetto alle limitazioni allo svolgimento, da parte degli operatori di rete e dei loro fornitori, delle attività non essenziali per la continuità e la sicurezza della fornitura, ARERA procederà a individuare i meccanismi regolatori i cui esiti, in termini di riconoscimento di costo agli operatori stessi, anche nella forma di meccanismi di premialità/penalità o di regolazioni basate sull'output, sono influenzati dalle restrizioni e a sterilizzarne gli effetti economici.
Restano poi valide le indicazioni contenute nel comunicato dell'11 marzo e nella deliberazione 59/2020/R/com in relazione all'eventuale mancato rispetto di standard di carattere contrattuale e commerciale che potrebbe derivare dalle azioni messe in atto dagli operatori per garantire le condizioni di continuità e sicurezza del servizio compatibilmente con le misure di protezione sanitaria e che il riferito mancato rispetto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possa essere trattato come i mancati rispetti per "cause di forza maggiore", come disciplinate nei testi integrati della qualità dei diversi servizi forniti dagli operatori di rete e come integrate di recente con la deliberazione 59/2020/R/com. Come indicato nel precedente comunicato dell'11 marzo non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
[1] Associazioni di categoria di operatori di rete in comunicazioni indirizzate all'Autorità individuano le seguenti attività considerate come assolutamente prioritarie:
- attività finalizzate ad evitare rischi per l'incolumità pubblica (tipicamente le prestazioni di pronto intervento per ragioni di sicurezza derivanti da pericolo generati da impianti elettrici, gestione guasti ed eliminazione situazioni di pericolo gas);
- attività finalizzate a non precludere la continuità della fruizione, con particolare riguardo alla salvaguardia delle utenze non disalimentabili (interventi tecnici finalizzati ad evitare prevedibili interruzioni della continuità del servizio; manutenzione necessaria ad assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture);
- attività finalizzate alla continuità della fornitura in caso di interruzioni (pronto intervento e sale controllo di rete;);
- attività finalizzate a garantire l'accesso alla fornitura, ove non esistente, quali attivazioni (fatti salvi i casi di preventivazione per i quali non sia possibile effettuare i sopralluoghi per la presenza di situazioni di quarantena o assimilabili) o riattivazioni urgenti (ivi comprese le riattivazioni di punti di prelievo già sospesi per morosità) o riattivazione di forniture temporaneamente sospese (attivazioni di connessioni esistenti - i c.d. subentri -), fatto salvo limitare anche queste attività, se necessario, alle sole utenze legate alla gestione dell'emergenza (strutture sanitarie, case di riposo, centri di protezione, ecc.), in quei contesti dove non è possibile garantire in sicurezza le attività operative sul territorio;
- attività finalizzate a garantire interventi effettuabili tramite il sistema di telelettura/telegestione e il telecontrollo dell'esercizio (presìdi di SCADA e di Sistemi IT).
Si segnala che in data 27 marzo 2020 è stata inserita una precisazione riguardo le attività funzionali a garantire la continuità delle attività consentite dal dPCM 22 marzo 2020.
* La Circolare del 31 marzo 2020 è stata qui pubblicata in data 10 aprile 2020 e la Circolare del 30 aprile 2020 è stata qui pubblicata in data 4 maggio 2020.