Comunicato operatori
Chiarimenti sull’applicazione della disciplina delle garanzie di cui al Capitolo 7 del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale
14 luglio 2020
Sono pervenute all'Autorità, da parte di alcuni operatori, richieste di chiarimento circa la corretta interpretazione e applicazione della disciplina del Capitolo 7 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG) adottato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, in tema di gestione delle garanzie nell'ambito del contratto di distribuzione del gas naturale. Sentito il Collegio dell'Autorità si precisa quanto segue.
Il CRDG, ai paragrafi 7.1 e 7.2, riconosce alle imprese di distribuzione la facoltà di richiedere "una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento", prevedendo che "[t]ale garanzia si estinguerà alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione per la totalità dei Punti di Riconsegna".
Le citate disposizioni (poste nell'evidente interesse del distributore sul quale grava - alla luce della disciplina attualmente vigente - l'intero rischio dell'inadempimento di controparte) attribuisce al gestore di rete il diritto di richiedere, tra le possibili forme di garanzie, anche quelle finanziarie nelle forme ivi individuate, potendo rifiutare garanzie diverse.
Peraltro, in forza dell'applicazione del canone generale di buona fede, di cui all'articolo 1375 del codice civile, che evidentemente integra anche la disciplina contrattuale definita dal CRDG, risulta vietata ogni possibile forma di abuso da parte del gestore di rete, non potendo quest'ultimo immotivatamente respingere la richiesta di un utente di presentare una garanzia diversa da quella richiesta, ma la cui affidabilità sia agevolmente valutabile dal medesimo distributore. Per le medesime ragioni, appare anche abusivo l'eventuale rifiuto del gestore di accettare forme di garanzia con scadenza annuale ma munita di clausola di rinnovo con anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza. In tale caso, infatti, è agevole notare che la garanzia assicura al distributore la copertura prevista dal citato CRDG.