Comunicato operatori
Chiarimento sull'applicazione del corrispettivo per il servizio di metering presso i clienti finali (CMCF)
27 novembre 2020
Si comunica ai soggetti interessati che, nelle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 29 marzo 2019, 114/2019/R/gas (RTTG) concernenti i criteri di determinazione e applicazione del corrispettivo per il servizio di metering presso i clienti finali (CMCF), il concetto di cessione della titolarità del misuratore rinvenibile nella formulazione delle capacità previste in conferimento CAPCF di cui al comma 21.1, secondo alinea, della RTTG e nei criteri di applicazione del corrispettivo CMCF di cui al successivo comma 21.3, in luogo della titolarità tout court (sia essa acquistata dall'impresa di trasporto a titolo derivativo, sia a titolo originario), costituisce errore materiale commesso nella redazione del testo normativo.
Tale corrispettivo è infatti definito, nelle premesse della deliberazione 114/2019/R/gas "a copertura dei costi connessi alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura presso i clienti finali (attività di metering)" e, coerentemente, la componente di ricavo RMCF di cui al comma 12.2, lettera b), della RTTG, a partire dalla quale il corrispettivo CMCF è determinato, è definita "a copertura dei costi relativi agli impianti di misura presso i clienti finali", mentre la lettera a) del medesimo comma istituisce la complementare componente RMT "a copertura dei costi relativi all'attività di misura, al netto dei costi relativi agli impianti di misura presso i clienti finali".
Pertanto, il corrispettivo CMCF trova applicazione presso la totalità dei punti di riconsegna dei clienti finali presso i quali l'impresa di trasporto è titolare dell'impianto di misura e svolge quindi l'attività di metering; e ciò indipendentemente dal fatto che tale attività sia svolta in seguito all'acquisto dell'impianto dal cliente finale.
A tal proposito, sono in corso approfondimenti per verificare le modalità di determinazione e applicazione del corrispettivo CMCF da parte delle imprese di trasporto gas. Ove necessario, l'Autorità provvederà a disporre la rettifica dei corrispettivi a copertura dei costi di misura relativi agli anni 2020 e 2021, nonché ad apportare le opportune modifiche alla formulazione della RTTG al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi.