Comunicato operatori
Raccolta dati: Testo Integrato Bonus Sociale Idrico (TIBSI) - articolo 12
5 marzo 2021
Con delibera 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità, nel definire una prima disciplina del bonus sociale idrico (poi integrata, con riferimento all'annualità 2020, dalla delibera 3/2020/R/idr, che ha esteso la possibilità di accedere al meccanismo di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica anche ai titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza, commisurando il bonus non solo alla tariffa agevolata di acquedotto, ma anche alla tariffa di fognatura e depurazione) ha, tra l'altro, previsto obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo di agevolazione e le modalità di comunicazione dei dati. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'articolo 12 del TIBSI, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a comunicare all'Autorità e al pertinente Ente di governo dell'ambito i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, entro il 31 marzo di ogni anno.
Al fine di riscontrare gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi all'annualità 2020, si richiede ai gestori di trasmettere all'Autorità e al pertinente Ente di governo:
- le informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 del TIBSI (disaggregate per ATO) nel formato e secondo lo schema riportato nel file
- una nota illustrativa, prevista dal comma 12.5 del TIBSI, contenente la descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta su base locale, qualora prevista, a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica.
Le informazioni in parola dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2021
via posta elettronica con messaggio avente ad oggetto
"Bonus sociale idrico e Bonus idrico integrativo - Comunicazione dati anno 2020"
all'indirizzo pec protocollo@pec.arera.it e, in copia, all'indirizzo email servizi-idrici@arera.it.
Si precisa, altresì, che l'attività di verifica richiesta agli Enti di governo dell'ambito (ai fini della relazione di validazione dei dati da inviare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi del comma 11.3 ter del TIBSI) è volta a garantire che i dati comunicati dai gestori ai sensi del richiamato articolo 12 del TIBSI, in particolare quelli relativi alla tariffa agevolata e alle tariffe di fognatura e depurazione applicate, nonchè ai relativi volumi fatturati [1], risultino coerenti e congrui con i dati comunque acquisiti dai medesimi Enti di governo per altre finalità.
[1] Secondo quanto previsto dal comma 10.1 del TIBSI, il gestore, a far data dal 1° gennaio 2020, è tenuto a dichiarare a CSEA i volumi fatturati all'utenza per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ai fini del versamento dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente perequativa UI3.