Comunicato operatori
Chiarimento su meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali
art. 36 del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza -TIV
25 marzo 2021
L'art. 34, comma 6 del TIV annovera tra i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo del servizio a tutele graduali anche il corrispettivo CCM che deve essere fatturato sia ai clienti disalimentabili che ai clienti non disalimentabili.
Detto corrispettivo è istituito a copertura degli oneri derivanti dal Meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali di cui all'art. 36 del TIV (di seguito: meccanismo tutele graduali) -la cui disciplina è del tutto analoga a quella dell'omologo meccanismo del servizio di salvaguardia- ed alimenta il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele graduali, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera y) del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).
Rispetto a quanto sopra si precisa che la quota parte di gettito del CCM rinveniente dai prelievi effettuati dai clienti non disalimentabili e dai clienti di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 36 del TIV serviti in tutele graduali è valorizzata nell'ammontare di riferimento 𝐴𝑆𝑇𝐺𝑖 di cui al comma 10 del medesimo articolo, al netto del quale si quantifica l'importo degli oneri da reintegrare nell'ambito del meccanismo tutele graduali. Sul punto si chiarisce altresì che, in base alla formula di cui all'art. 36, comma 2, qualora gli oneri dichiarati dall'esercente nell'ambito del meccanismo risultino inferiori all'ammontare 𝐴𝑆𝑇𝐺𝑖 l'esercente dovrà versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) la differenza, trattenendone il 10% come premio di efficienza.
Di converso, la quota parte di gettito del CCM non valorizzata nell'ambito del 𝐴𝑆𝑇𝐺𝑖, rinveniente dai prelievi effettuati dai clienti disalimentabili riforniti nel servizio a tutele graduali, deve essere versata alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.