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Comunicato operatori

Servizio a tutele graduali per le microimprese: trasmissione relazione da parte degli esercenti

Articolo 9.3 dell’Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel

10 gennaio 2023

L'Allegato B  alla deliberazione 208/2022/R/eel prevede, all'articolo 9, comma 3, l'obbligo, in capo agli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese (di seguito: STG per le microimprese), di presentare alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di Energia dell'Autorità, una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse organizzative e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio nelle aree territoriali assegnate, entro 1 mese dall'assegnazione definitiva del servizio. Conseguentemente il punto 2 della determinazione DMRT/EMS/2/2022 recante le modalità di compilazione e aggiornamento, da parte degli esercenti il STG per le microimprese, della relazione in questione, ha indicato la scadenza per l'invio della predetta relazione al 30 novembre 2022, ancorandola al previgente termine di conclusione delle procedure concorsuali allora previsto per il 7 ottobre 2022.

In esito all'adozione della deliberazione 586/2022/R/eel, con cui è stata differita al 16 dicembre 2022 la data di conclusione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese, il nuovo termine per la trasmissione della relazione di cui all'articolo 9, comma 3 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel è quindi fissato al 31 gennaio 2023.