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Comunicato operatori

Applicazione dell’istituto della compensazione nei rapporti tra distributori e utenti della distribuzione e/o del trasporto

18 maggio 2023

Sono pervenute all'Autorità segnalazioni di associazioni di categoria e di singoli utenti della distribuzione del gas naturale e del trasporto dell'energia elettrica, in merito alla mancata applicazione dell'istituto della compensazione da parte di alcuni distributori; in particolare sembrerebbe che alcuni distributori, nei casi di emissione di fatture a debito e a credito con stessa scadenza o con scadenza in momenti differenti, non applicherebbero la compensazione.

Si segnala inoltre all'Autorità che alcuni distributori diffidano gli utenti, pur in presenza di importi da rimborsare senza operare alcuna compensazione.

A tale riguardo, sentito il Collegio dell'Autorità nella riunione n.1250a del 16 maggio 2023, si deve ricordare che, a norma dell'articolo 1242 del codice civile, la compensazione opera ipso iure per effetto del solo fatto oggettivo della coesistenza di debiti e crediti, con la conseguenza che in tutti i casi in cui - sia nel settore elettrico che in quello del gas naturale - dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'impresa distributrice nei confronti del proprio utente, è fatto obbligo alla prima di provvedere al pagamento nei termini previsti, previa compensazione con gli eventuali altri importi fatturati in positivo o in negativo il cui pagamento sia dovuto entro lo stesso termine; in caso di importi scaduti in momenti differenti, la compensazione dovrà tenere anche conto degli eventuali interessi maturati rispetto all'importo più risalente.

Inoltre, l'impresa esercente il servizio di distribuzione del gas naturale e/o di trasporto elettrico, essendo tenuta a eseguire il contratto secondo buona fede (art. 1375 del codice civile), dovrà aver cura di fornire all'utente tutte le informazioni necessarie all'agevole e pronta identificazione degli importi compensati.

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