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Comunicato operatori

Chiarimenti in materia di cancellazione d’ufficio dall’Elenco Venditori

Gestione ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali che hanno sottoscritto i contratti di dispacciamento e trasporto nonché nella titolarità di produttori di energia elettrica, a seguito dell’adozione del provvedimento di cancellazione d’uffi

29 maggio 2023

Con il decreto direttoriale n.9 del 4 maggio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto la cancellazione d'ufficio delle imprese di cui all'allegato 1 ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Regolamento 25 agosto 2022, n. 164, prevedendo la sospensione dell'esecuzione del medesimo provvedimento fino al 31 maggio 2023.

Al termine della sospensione, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di controparti commerciali che non saranno presenti nell'elenco venditori, verrà avviato il processo per l'attivazione dei servizi di ultima istanza, secondo le modalità ordinarie previste dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel; pertanto, risulta opportuno precisare quanto segue con riferimento ad alcune casistiche specifiche di punti di prelievo.

Con riferimento ai punti di prelievo nelle titolarità di clienti finali che hanno sottoscritto direttamente i contratti di dispacciamento e trasporto e prelevano energia senza l'intermediazione di un venditore, non essendoci per tali clienti l'obbligo di iscrizione all'elenco venditori, non saranno attivati i servizi di ultima istanza. Tali soggetti saranno identificati dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) sulla base delle informazioni presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU).

Con riferimento ai punti di prelievo, i cui prelievi sono finalizzati alla produzione di energia elettrica, tipicamente nei contratti di dispacciamento di imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica, non essendoci per queste ultime l'obbligo di iscrizione all'elenco venditori, non saranno altresì attivati i servizi di ultima istanza.

Con riferimento ai soggetti che cedono energia nell'ambito di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo, nel caso di punti di prelievo che prelevano esclusivamente l'energia prodotta nell'ambito del medesimo sistema e, in generale, in caso di punti di prelievo che non prelevano energia dalla rete pubblica, non essendoci per il soggetto che cede l'energia l'obbligo di iscrizione all'elenco venditori, ugualmente non saranno attivati i servizi di ultima istanza.

Al fine di consentire l'identificazione dei punti di prelievo e dei soggetti, titolari del contratto di dispacciamento, che svolgono attività di produzione di energia elettrica, nonché dei soggetti che cedono energia nell'ambito di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo, i medesimi sono tenuti a trasmette al SII un'autodichiarazione in cui si dia evidenza che i prelievi dei POD nella propria titolarità sono finalizzati alla produzione di energia elettrica, ovvero che i punti di prelievo nella propria titolarità non prelevano energia da rete pubblica.

Le autodichiarazioni dovranno pervenire al Gestore del SII entro il 10 giugno 2023, al fine di evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza a decorrere dal 1 luglio 2023.