Comunicato operatori

Obblighi di raccolta e comunicazione ai fini del calcolo e dell’eventuale ridefinizione della componente CIND di cui all’articolo 46, comma 1, della RTDG 2020-2025

20 giugno 2025

Nel settore del gas naturale, con la deliberazione 60/2023/R/gas l’Autorità ha definito le informazioni che le imprese di distribuzione sono tenute a fornire e le relative modalità di comunicazione, ai fini dell’erogazione della componente di perequazione CIND e della valutazione dell’eventuale revisione del tasso di insuccesso fisiologico, nell’ambito del servizio di misura per i punti dotati di smart meter di classe G4 e G6.

Le comunicazioni di cui sopra avvengono nell’ambito delle raccolte dati già in essere ai fini dei meccanismi di perequazione ai sensi del Titolo 6 della RTDG 2020-2025 e, in particolare, con le medesime modalità e tempistiche.

In particolare, ai sensi del punto 3. della deliberazione 60/2023/R/gas e in coerenza con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla deliberazione 269/2022/R/gas, i dati afferenti all’anno 2023 sono stati comunicati con riferimento al solo periodo compreso tra i mesi di aprile e dicembre dello stesso anno.

A partire dai dati riferiti all’anno 2024 - la cui raccolta dati sarà avviata da CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali a far data dall’1 luglio 2025 sulla base delle specifiche di cui alla stessa deliberazione 60/2023/R/gas - le comunicazioni avranno a oggetto l’intero anno civile oggetto della raccolta stessa; nel merito, come precisato nelle istruzioni di compilazione della raccolta dati, si richiama che ai campi relativi alla sezione “Indennizzo automatico a carico dell'impresa di distribuzione di cui all'articolo 17 del TIF”:

  • è necessario distinguere tra gli indennizzi maturati (al compimento delle condizioni previste agli artt. 17.1bis e 17.1tris del TIF) e gli indennizzi erogati ai venditori;

  • i dati di cui al punto precedente (indennizzi maturati e indennizzi erogati) devono essere comunicati con riferimento all’anno civile oggetto della raccolta dati (in altre parole: con riferimento al periodo compreso tra gennaio e dicembre); in particolare non devono essere comunicati quelli erogati dopo il 31/12 di tale anno;

  • nell’ambito delle raccolte dei dati relative all’anno t, devono essere inoltre comunicati gli indennizzi maturati nell’anno civile t-1 che sono stati erogati nei due anni civili t-1 e t.

Con riferimento all’ultimo punto di cui sopra, nell’ambito della raccolta dati relativa all’anno 2024, al campo “Ammontare totale degli indennizzi per i clienti finali maturati nell'anno 2023 ed erogati ai venditori al 31/12/24” devono essere comunicati quindi gli indennizzi maturati nel 2023 ed erogati nel periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2024.

Documenti collegati