Comunicato operatori
REMIT: Notifiche ad ARERA e ACER per il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione nel mercato dell'energia all'ingrosso
26 settembre 2024
Notifiche ad ARERA e ACER ai sensi dell’articolo 5 bis del Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso
In data 7 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1227/2011 (cd REMIT) e (UE) 942/2019 [1]. Laddove non espressamente indicato, nel prosieguo, per “Regolamento REMIT” si intende l’integrazione dei suddetti Regolamenti 1227/2011 e 1106/2024.
Come noto, alcuni obblighi in capo ai partecipanti al mercato sono vincolanti con decorrenza dalla suddetta data.
In particolare:
- L’articolo 5 bis, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1106 prevede che “L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.”
- L’articolo 5 bis, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/1106 prevede che “L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP [ndr: “mercato organizzato”] lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.”
In riferimento ai suddetti obblighi, ACER - nella Open Letter del 30 luglio 2024 - ha fornito indicazioni in merito alla definizione di negoziazione algoritmica (nel seguito “Algo trading”) e di accesso elettronico diretto (nel seguito “DEA – Direct Electronic Access”), volte a specificare - in via non esaustiva - quali casistiche rientrino nelle rispettive categorie di Algo trading e DEA e richiedano, di conseguenza, di procedere alla notifica di cui al sopra citato articolo 5 bis.
Al fine di consentire ai partecipanti al mercato di adempiere agli obblighi di notifica sopra riportati – e come anticipato nel precedente comunicato del 7 maggio 2024 - si rende noto agli operatori che abbiano eseguito in Italia la registrazione prevista dall’articolo 9 del Regolamento REMIT, che le suddette notifiche devono essere comunicate direttamente per il tramite del registro REMIT nazionale gestito da ARERA [2], nella sezione dedicata alla gestione dei dati anagrafici dove sono stati inseriti i campi “Algorithmic trading notification”, “Direct electronic access (DEA) notification”, “DEA sub-delegation notification”.
Come precisato nella Open Letter di ACER del 16 aprile 2024, la notifica effettuata nei confronti di ARERA ha valenza anche rispetto ad ACER.
Inoltre, in data 25 settembre 2024 ACER ha pubblicato una nuova Open Letter avente ad oggetto l’obbligo di designazione di un rappresentante per gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento REMIT. A tal riguardo, si rende noto che ARERA procederà alla pubblicazione di un comunicato recante le modalità di adempimento del summenzionato obbligo per gli operatori iscritti al Registro REMIT gestito da ARERA.
Il Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT sarà di conseguenza aggiornato al fine di riportare le indicazioni operative per le notifiche relative alla negoziazione algoritmica e fornitura di servizi DEA, e altresì le indicazioni per gli operatori stabiliti o residenti in un paese terzo per procedere alla notifica del rappresentante ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento REMIT.
Infine, si invitano gli operatori che intendano modificare le notifiche di Algo trading e DEA effettuate in precedenza,[3] a contattare gli uffici ARERA al seguente indirizzo: servizi_sistema@arera.it
[1] Regulation - EU - 2024/1106 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
[2] Resta inteso che agli operatori che abbiano già proceduto ad effettuare le notifiche previste dall’articolo 5 bis – sulla base delle indicazioni riportate nel comunicato ARERA del 7 maggio 2024 - non si richiede di ripetere la medesima notifica sul Registro REMIT, atteso che tale informazione è già stata notificata ad ARERA.
[3] Nei casi in cui l’operatore intenda aggiornare o rettificare l’informazione precedentemente comunicata, non ritenendo di rientrare nelle categorie di Algo trading o DEA, ad esempio in conseguenza di un riesame della natura algoritmica della negoziazione svolta o dei servizi di accesso ai mercati resi a soggetti terzi – anche alla luce della Open Letter di ACER del 30 luglio - o a seguito della dismissione della negoziazione algoritmica o della fornitura di servizi DEA in precedenza implementati.