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Comunicato operatori

REMIT: Notifiche ad ARERA e ACER per il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione nel mercato dell'energia all'ingrosso

7 novembre 2024

Notifiche ad ARERA e ACER ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1227/2011, come modificato dal Regolamento (UE) 1106/2024, per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso

In data 7 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) n. 942/2019. Nel prosieguo, per “Regolamento REMIT” si intende il Regolamento 1227/2011, come modificato dal Regolamento 1106/2024. Talune disposizioni introdotte dal Regolamento 1106/2024 hanno acquisito efficacia dalla suddetta data, mentre per altre disposizioni il medesimo Regolamento ha disposto date successive di entrata in vigore.
In particolare, in data 8 novembre 2024 entrerà in vigore – ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento REMIT - l’obbligo per i soli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo di designazione di un rappresentante. 
Al fine di consentire ai partecipanti al mercato di adempiere a tale obbligo di notifica ACER, nella Open Letter del 16 aprile 2024, ha indicato come modalità di notifica l’utilizzo del Registro REMIT europeo (CEREMP) e, nella successiva Open Letter del 25 settembre 2024, ha fornito ulteriori indicazioni ai fini dell’adempimento di detto obbligo.
             
Dal momento che ARERA gestisce un registro REMIT nazionale (che si interfaccia con quello europeo), nelle more del completamento degli sviluppi informatici necessari ad assicurare – come anticipato nel Comunicato ARERA del 26 settembre 2024 –  la possibilità di notifica diretta tramite il suddetto registro, si invitano solo e soltanto i soggetti interessati  a comunicare agli indirizzi protocollo@pec.arera.it e servizi_sistema@arera.it le seguenti informazioni relative al rappresentante designato:

  • Nome (ragione sociale nel caso di persone giuridiche)
  • Tipo di persona (fisica o giuridica)
  • Indirizzo di posta elettronica
  • Indirizzo postale completo
  • Numero di telefono

Si avvisano gli operatori interessati che le informazioni comunicate dovranno essere integrate - non appena possibile - con copia del mandato di designazione del rappresentante, recante attribuzione a quest’ultimo dei relativi poteri indicati dal citato articolo 9, comma 1, del Regolamento REMIT, opportunamente sottoscritto, da inviarsi secondo le medesime modalità sopra indicate. 

Si richiede di specificare nella comunicazione il seguente oggetto: Notifica ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento REMIT.

Come precisato nella Open Letter di ACER del 16 aprile 2024, la notifica effettuata nei confronti di ARERA avrà valenza anche rispetto ad ACER. 
 

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 1 Gli operatori stabiliti o residenti in un paese terzo che abbiano eseguito in Italia la registrazione prevista dall’articolo 9 del Regolamento REMIT.