Comunicato stampa
Avviate due istruttorie nei confronti di Italgas su calcolo dei conguagli e trasparenza delle bollette
Milano, 3 settembre 2001
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato
due istruttorie formali nei confronti della società Italgas Spa finalizzate ad
accertare la correttezza di calcolo delle bollette di conguaglio e l'omissione
nelle bollette stesse di informazioni rilevanti per gli utenti. Le due delibere
sono disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it
La prima istruttoria prende avvio da alcune segnalazioni di
singoli cittadini e di associazioni dei consumatori sulle modalità di calcolo
delle bollette di conguaglio, ossia delle bollette calcolate a seguito di
lettura dei contatori o di autolettura da parte dei clienti. Tali bollette
vengono normalmente emesse dopo periodi in cui sono stati utilizzati per la
fatturazione dati di consumo stimati. Le segnalazioni lamentano l'applicazione
della tariffa relativa all'ultimo bimestre per la fatturazione di tutti i
consumi non ancora fatturati, anche se attribuibili a periodi precedenti. La
normativa in vigore prevede invece che le variazioni tariffarie, che normalmente
avvengono ogni due mesi sulla base dell'andamento internazionale dei prezzi,
debbano essere applicate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo
successivo alla data in cui esse entrano in vigore.
I primi controlli effettuati dall'Autorità hanno rilevato
l'utilizzo generalizzato dell'ultima tariffa anche per i consumi dei periodi
antecendenti da parte di Italgas, che avrà adesso 120 giorni di tempo (termine
fissato per la conclusione dell'istruttoria) per fornire le proprie
controdeduzioni e chiedere di essere ascoltata in audizione. Al procedimento
parteciperanno gli utenti e le associazioni autori delle prime segnalazioni e
possono chiedere di prendere parte, con segnalazione motivata entro trenta
giorni da oggi, data di pubblicazione della delibera, tutti i soggetti che si
ritengono interessati.
Nel caso in cui l'Autorità, al termine dell'istruttoria,
trovasse conferma di un utilizzo generalizzato dell'errato sistema di calcolo,
potrà ordinare all'Italgas la cessazione di tale comportamento come lesivo
dei diritti degli utenti con il possibile conseguente obbligo di ricalcolo dei
conguagli effettuati. Non è prevista in questo caso la possibilità di
comminare sanzioni.
La seconda istruttoria prende avvio dai controlli compiuti
dall'Autorità sulle bollette di Italgas, da cui si è rilevato che la
società omette di indicare nelle bollette di conguaglio le date delle ultime
due letture effettuate. Tale obbligo è stato disposto dall'Autorità per
tutte le società di distribuzione e vendita del gas con la delibera n. 42 dell'aprile
1999 per consentire agli utenti di controllare gli importi chiesti a conguaglio.
Se trovasse conferma una generalizzata disapplicazione di quanto disposto dall'Autorità,
al termine del procedimento potrà essere disposta una sanzione pecuniaria.