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Comunicato stampa

Non applicabile, in base alle normative europee, il tributo della Regione Sicilia sui gasdotti. La tariffa del gas non aumenta.

Roma, 3 luglio 2002

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene non applicabile, perché

in contrasto con normative europee direttamente applicabili a livello nazionale,

il tributo ambientale disposto dalla Regione Sicilia sui gasdotti di Snam Rete

Gas. Di conseguenza l'Autorità ha deliberato di non accogliere la richiesta

della Società per il trasferimento in tariffa del nuovo costo che grava sul

servizio di trasporto del gas. L'inserimento in tariffa avverrà,

automaticamente e con effetti retroattivi, solo se sarà successivamente

accertata la legittimità del tributo regionale nelle competenti sedi

giudiziarie, probabilmente a seguito di pronunce della Corte di giustizia

europea. Il tratto siciliano del gasdotto transmediterraneo è parte della

dorsale di trasporto del gas dall'Algeria all'Europa. Sulla vicenda l'Autorità

ha inviato una nota alla Commissione Europea e una segnalazione al Parlamento.

Una analoga segnalazione al Governo era stata già inviata negli scorsi giorni.

I tre documenti sono disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it

Ad avviso dell'Autorità la legge regionale (n. 2/02) contrasta le norme,

direttamente applicabili, della direttiva europea di liberalizzazione del

mercato del gas (98/30/CE) che prevede obblighi di servizio pubblico quali la

protezione ambientale ma a condizione che siano "chiaramente definiti,

trasparenti, non discriminatori e verificabili" e con l'onere della loro

preventiva comunicazione alla Commissione europea. Tali condizioni non sono

rispettate dalla legge siciliana che introduce una discriminazione tra le

infrastrutture a seconda della merce trasportata e del luogo di importazione

senza che la discriminazione stessa sia effettivamente giustificata con esigenze

ambientali. Lo stesso ammontare del gettito non è correlato all'effettivo

pregiudizio ambientale specificamente riferibile ai gasdotti.

Il tributo contrasta anche con il Trattato istitutivo della Comunità europea

che vieta agli Stati membri l'imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto

equivalente, sia nei rapporti tra Stati membri sia, dopo l'istituzione della

Tariffa doganale comune, con i paesi terzi, nonché l'adozione di ostacoli

all'importazione. Anche tali disposizioni sono di diretta applicazione a livello

nazionale perché incondizionate e di contenuto preciso e immediatamente

precettivo, come più volte stabilito dalla Corte di giustizia europa.