Comunicato stampa
Non applicabile, in base alle normative europee, il tributo della Regione Sicilia sui gasdotti. La tariffa del gas non aumenta.
Roma, 3 luglio 2002
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene non applicabile, perché
in contrasto con normative europee direttamente applicabili a livello nazionale,
il tributo ambientale disposto dalla Regione Sicilia sui gasdotti di Snam Rete
Gas. Di conseguenza l'Autorità ha deliberato di non accogliere la richiesta
della Società per il trasferimento in tariffa del nuovo costo che grava sul
servizio di trasporto del gas. L'inserimento in tariffa avverrà,
automaticamente e con effetti retroattivi, solo se sarà successivamente
accertata la legittimità del tributo regionale nelle competenti sedi
giudiziarie, probabilmente a seguito di pronunce della Corte di giustizia
europea. Il tratto siciliano del gasdotto transmediterraneo è parte della
dorsale di trasporto del gas dall'Algeria all'Europa. Sulla vicenda l'Autorità
ha inviato una nota alla Commissione Europea e una segnalazione al Parlamento.
Una analoga segnalazione al Governo era stata già inviata negli scorsi giorni.
I tre documenti sono disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it
Ad avviso dell'Autorità la legge regionale (n. 2/02) contrasta le norme,
direttamente applicabili, della direttiva europea di liberalizzazione del
mercato del gas (98/30/CE) che prevede obblighi di servizio pubblico quali la
protezione ambientale ma a condizione che siano "chiaramente definiti,
trasparenti, non discriminatori e verificabili" e con l'onere della loro
preventiva comunicazione alla Commissione europea. Tali condizioni non sono
rispettate dalla legge siciliana che introduce una discriminazione tra le
infrastrutture a seconda della merce trasportata e del luogo di importazione
senza che la discriminazione stessa sia effettivamente giustificata con esigenze
ambientali. Lo stesso ammontare del gettito non è correlato all'effettivo
pregiudizio ambientale specificamente riferibile ai gasdotti.
Il tributo contrasta anche con il Trattato istitutivo della Comunità europea
che vieta agli Stati membri l'imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto
equivalente, sia nei rapporti tra Stati membri sia, dopo l'istituzione della
Tariffa doganale comune, con i paesi terzi, nonché l'adozione di ostacoli
all'importazione. Anche tali disposizioni sono di diretta applicazione a livello
nazionale perché incondizionate e di contenuto preciso e immediatamente
precettivo, come più volte stabilito dalla Corte di giustizia europa.