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Comunicato stampa

Provvedimento a tutela dei consumatori nella transizione al mercato libero del gas

Milano, 23 dicembre 2002

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato un provvedimento di

tutela per i consumatori (commercio, artigianato e settore domestico) in vista

della prossima apertura totale del mercato del gas naturale (oggi limitata a chi

consuma più di 200 mila metri cubi all'anno: produttori di elettricità, grandi

e medi consumatori industriali, complessi ospedalieri). La delibera è

disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it

Come previsto dalla normativa nazionale, dal prossimo 1 gennaio tutti i

consumatori di gas saranno liberi di scegliersi il proprio fornitore. Poiché

non è possibile prevedere l'immediato stabilirsi di condizioni concorrenziali,

attraverso l'offerta di più proposte economiche tra le quali scegliere quella

più vantaggiosa, l'Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas

dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche,

anche un prezzo definito sulla base di criteri fissati dall'Autorità. La

protezione del consumatore finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una

proposta ritenuta migliore.

Il provvedimento dell'Autorità, al pari di decisioni analoghe adottate nei

Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, ha l'obiettivo di

assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di

tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore. E'

inoltre necessario garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad

operare un unico fornitore che sarebbe libero di modificare i prezzi in mancanza

di concorrenza da parte di altri operatori.

Le nuove proposte tariffarie che saranno formulate dai venditori di gas

dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, evidenziando quella definita in

base ai criteri disposti dall'Autorità, con la pubblicazione sul proprio sito

internet, su un quotidiano di ampia diffusione nell'area di interesse e nel

Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.

Per tutti i consumatori che saranno liberi di scegliere il fornitore dal 1

gennaio 2003 il termine per dare la disdetta al vecchio fornitore è stato

fissato in 30 giorni.

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