Comunicato stampa
Precisazione dell'Autorità sulle modalità di sostituzione del fornitore di gas
Milano, 14 ottobre 2004
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con un comunicato
agli operatori pubblicato sul proprio sito internet ha precisato le modalità
operative che permettono e semplificano, la sostituzione del fornitore di gas.
Sono infatti pervenute all'Autorità numerose segnalazioni su controversie tra
imprese di distribuzione e venditori - la struttura del mercato del gas prevede
società diverse per l'attività di distribuzione e quella di vendita - che si
sostituiscono nella fornitura ai clienti finali in precedenza forniti da altri
venditori, in merito all'applicazione di quanto disposto dall'Autorità in
materia (articolo 14, comma 2, lettera c), della deliberazione 29 luglio 2004,
n. 138/04).
Al fine della corretta applicazione della deliberazione, l'Autorità ha
precisato che le imprese di distribuzione devono consentire l'accesso alle reti
locali se il venditore subentrante presenta, allegata alla richiesta, copia
della documentazione che attesta la cessazione del rapporto contrattuale tra
cliente finale e venditore uscente, alla data della nuova fornitura. A fini di
ulteriore semplificazione, mirata allo sviluppo della concorrenza nella
fornitura di gas ai clienti finali, l'Autorità ha anche chiarito che il
venditore subentrante può limitarsi a presentare una dichiarazione in base alla
quale egli attesta, sotto la propria responsabilità, di disporre della suddetta
documentazione.. L'Autorità, qualora ravvisi comportamenti delle imprese di
distribuzione che, in contrasto con quanto precisato, ledano il diritto di
accesso dei venditori alle reti locali per poter fornire i clienti finali,
avvierà procedimenti volti ad ordinarne la cessazione nonché ad avviare le
conseguenti procedure sanzionatorie.