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Comunicato stampa

Precisazione dell'Autorità sulle modalità di sostituzione del fornitore di gas

Milano, 14 ottobre 2004

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con un comunicato

agli operatori pubblicato sul proprio sito internet ha precisato le modalità

operative che permettono e semplificano, la sostituzione del fornitore di gas.

Sono infatti pervenute all'Autorità numerose segnalazioni su controversie tra

imprese di distribuzione e venditori - la struttura del mercato del gas prevede

società diverse per l'attività di distribuzione e quella di vendita - che si

sostituiscono nella fornitura ai clienti finali in precedenza forniti da altri

venditori, in merito all'applicazione di quanto disposto dall'Autorità in

materia (articolo 14, comma 2, lettera c), della deliberazione 29 luglio 2004,

n. 138/04).

Al fine della corretta applicazione della deliberazione, l'Autorità ha

precisato che le imprese di distribuzione devono consentire l'accesso alle reti

locali se il venditore subentrante presenta, allegata alla richiesta, copia

della documentazione che attesta la cessazione del rapporto contrattuale tra

cliente finale e venditore uscente, alla data della nuova fornitura. A fini di

ulteriore semplificazione, mirata allo sviluppo della concorrenza nella

fornitura di gas ai clienti finali, l'Autorità ha anche chiarito che il

venditore subentrante può limitarsi a presentare una dichiarazione in base alla

quale egli attesta, sotto la propria responsabilità, di disporre della suddetta

documentazione.. L'Autorità, qualora ravvisi comportamenti delle imprese di

distribuzione che, in contrasto con quanto precisato, ledano il diritto di

accesso dei venditori alle reti locali per poter fornire i clienti finali,

avvierà procedimenti volti ad ordinarne la cessazione nonché ad avviare le

conseguenti procedure sanzionatorie.