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Comunicato stampa

Interruzioni programmate del servizio elettrico di giugno 2003: precisazione dell'Autorità in merito al comunicato diffuso oggi da Confartigianato

Milano, 6 aprile 2005

In merito al comunicato stampa diffuso in data odierna da Confartigianato,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene opportuno fornire le

seguenti precisazioni:

  • in data 27 gennaio 2005 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria formale avviata nell'aprile 2004 nei confronti di Enel Produzione Spa per l'indisponibilità di impianti in occasione delle interruzioni programmate del 26 giugno 2003. L'istruttoria si basava sugli esiti dell'indagine conoscitiva avviata subito dopo gli eventi e conclusa il 6 dicembre 2003;
  • l'Autorità ha concluso l'istruttoria formale senza irrogare sanzioni ad Enel Produzione perchè, al termine della prima fase dell'istruttoria formale, la società si è avvalsa dell'istituto del pagamento in misura ridotta (oblazione), previsto dalla legge n. 689 del 1981, versando la somma di circa 50 mila euro (pari al doppio del minimo di quanto previsto: da 50 milioni a 300 miliardi in lire);
  • poiché i produttori, in base alle normative in vigore nel 2003, avrebbero dovuto ricevere un compenso per il servizio di riserva del sistema, nel concludere l'istruttoria l'Autorità ha invitato il Gestore della rete, soggetto incaricato della puntuale definizione dell'ammontare e dei pagamenti per tale servizio, a non effettuare i versamenti a favore di Enel Produzione relativi al primo semestre 2003;
  • la non corresponsione ad Enel Produzione di tali somme determina un minor costo del servizio che l'Autorità prevede di riconoscere ai consumatori finali nell'ambito del sistema tariffario elettrico;
  • sulle modalità di tale riconoscimento l'Autorità, pur considerando il ridotto impatto sulle bollette dei consumatori finali, non esclude la possibilità di procedere ad una apposita consultazione con tutti i soggetti interessati;
  • in ogni caso l'Autorità potrà procedere solo successivamente alle pronunce definitive del Tar per la Lombardia (ed eventualmente del Consiglio di Stato) al quale Enel Produzione è ricorso contestando la decisione dell'Autorità di non corrispondere il compenso per il servizio di riserva;
  • i provvedimenti finali che l'Autorità potrà adottare in questo specifico caso a tutela dei consumatori, non sono da confondere con gli indennizzi previsti per il mancato rispetto degli standard di qualità di altre tipologie di servizi; nel caso delle interruzioni programmate di giungo 2003 e del successivo blackout di settembre la normativa attuale non prevede indennizzi, che richiedono una quantificazione dei danni impossibile da accertare per eventi di tali dimensioni;
  • alcune delle informazioni qui riportate sono state oggetto, recentemente, di uno scambio di lettere tra l'Autorità e Confartigianato.