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Comunicato stampa

Nuovi criteri per la definizione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo ott. 2005 - sett. 2008

Milano, 5 maggio 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato un documento per la

consultazione contenente le proprie proposte di riforma delle tariffe di

trasporto del gas naturale per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2005 -

30 settembre 2008). I soggetti interessati potranno far pervenire all'Autorità

le proprie osservazioni e proposte entro il 6 giugno prossimo. Il documento di

consultazione è disponibile sul sito www.autorita.energia.it

La rete nazionale di trasporto del gas naturale è composta dalle grandi

dorsali in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli

stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. La tariffa di trasporto si

applica ai clienti direttamente allacciati, mentre per quelli allacciati alle

reti di distribuzione locale in bassa pressione (tra cui i domestici) la tariffa

di trasporto corrisponde ad una delle componenti della tariffa di riferimento

finale.

Il documento di consultazione incorpora le osservazioni che l'Autorità ha

formulato, per lo sviluppo concorrenziale del mercato del gas, con la

segnalazione al Parlamento e al Governo del 27 gennaio 2005. Tale segnalazione

era basata sulle conclusioni dell'istruttoria conoscitiva sul mercato del gas

condotta congiuntamente con l'Autorità Garante per la concorrenza e per il

mercato.

Le nuove tariffe saranno elaborate dalle imprese di trasporto in base ai

criteri in vigore dall'ottobre prossimo, previa approvazione da parte

dell'Autorità. Le nuove tariffe in base alle proposte dell'Autorità

risulterebbero in riduzione rispetto a quelle in vigore nel primo periodo

regolatorio perché recepiscono i miglioramenti di efficienza del sistema

realizzati negli scorsi 4 anni, nonché le migliorate condizioni del sistema

finanziario.

 

In particolare, ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo

periodo di regolazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno:

  • assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, anche per ottenere un'offerta di capacità che garantisca adeguati margini in eccesso rispetto alle prospettive di sviluppo della domanda;
  • introdurre condizioni in grado di permettere lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione e di una funzione di "hub" del territorio italiano per il continente europeo;
  • sviluppare le condizioni per creare un mercato spot del gas, e della relativa capacità di trasporto, che permetta di superare i vincoli alla concorrenza derivanti dall'uso diffuso di contratti pluriennali "take or pay".

Avendo tenuto conto delle richieste di modifica e integrazione da parte degli

utenti del servizio emerse nel primo periodo di regolazione, l'Autorità ha

formulato proposte che permettono di determinare meglio ed ex-ante i costi del

servizio.

Con riferimento alla determinazione dei livelli tariffari vengono confermati

i meccanismi vigenti, proponendo un tasso di remunerazione del capitale

investito compreso tra 6,2 e 7,1%, assicurando alle imprese le risorse per la

copertura degli oneri relativi alle forme di finanziamento.

I nuovi investimenti vengono incentivati prevedendo il riconoscimento di un

tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale

esistente al termine dell'esercizio 2004, e per una durata superiore al periodo

di regolazione differenziata in funzione delle diverse tipologie di investimento

e in particolare alla spinta che l'investimento strutturale dà alla

realizzazione di nuove disponibilità di capacità nell'approvvigionamento

dall'estero. In tal caso la maggiorazione del tasso è pari al 3%. La

remunerazione dei nuovi investimenti effettuati è garantita indipendentemente

dai volumi trasportati.

Per la determinazione dei costi operativi riconosciuti si è applicato il

criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori

recuperi di produttività realizzati nel primo periodo regolatorio.

L'Autorità propone che la durata del secondo periodo di regolazione possa

far coincidere i futuri periodi di regolazione tariffaria dell'attività di

trasporto e dell'attività di distribuzione, a partire dal 1° ottobre 2008.

E' stata proposta la possibilità di conferimenti e tariffe per periodi

inferiori all'anno per i punti di entrata, allo scopo di migliorare la

flessibilità nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto. Per

il transito del gas sulla rete nazionale di gasdotti, si propone

l'individuazione di corrispettivi specifici di uscita, e la conferma di

corrispettivi variabili ridotti.

Si propone l'eliminazione del corrispettivo fisso di abbonamento che,

introdotto come elemento di degressività nel primo periodo di regolazione, si

è trasformato di fatto, nel tempo, in una barriera all'entrata sul mercato

finale per nuovi operatori. E' stato mantenuto l'attuale meccanismo di

riconoscimento dei costi sostenuti per il bilanciamento della rete, ma è stato

rivisto il meccanismo di conguaglio per assicurare una maggiore stabilità

tariffaria durante il periodo di regolazione.

Con riferimento alla struttura e all'articolazione tariffaria si è mantenuta

la ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity nel rapporto

70/30, confermando inoltre il modello tariffario entry-exit per la

determinazione dei corrispettivi di capacità sulla rete nazionale mentre si

intende mantenere una tariffa regionale unica e non differenziata per regioni,

al fine di attenuare le penalizzazioni delle aree con minori dotazioni

infrastrutturali.

 

La piattaforma tariffaria predisposta dall'Autorità sarà aggiornata

annualmente applicando il recupero di produttività (price cap) alle sole

componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento e

non sul totale del vincolo, come avveniva per il primo periodo di regolazione.