Comunicato stampa
Nuovi criteri per la definizione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo ott. 2005 - sett. 2008
Milano, 5 maggio 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato un documento per la
consultazione contenente le proprie proposte di riforma delle tariffe di
trasporto del gas naturale per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2005 -
30 settembre 2008). I soggetti interessati potranno far pervenire all'Autorità
le proprie osservazioni e proposte entro il 6 giugno prossimo. Il documento di
consultazione è disponibile sul sito www.autorita.energia.it
La rete nazionale di trasporto del gas naturale è composta dalle grandi
dorsali in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli
stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. La tariffa di trasporto si
applica ai clienti direttamente allacciati, mentre per quelli allacciati alle
reti di distribuzione locale in bassa pressione (tra cui i domestici) la tariffa
di trasporto corrisponde ad una delle componenti della tariffa di riferimento
finale.
Il documento di consultazione incorpora le osservazioni che l'Autorità ha
formulato, per lo sviluppo concorrenziale del mercato del gas, con la
segnalazione al Parlamento e al Governo del 27 gennaio 2005. Tale segnalazione
era basata sulle conclusioni dell'istruttoria conoscitiva sul mercato del gas
condotta congiuntamente con l'Autorità Garante per la concorrenza e per il
mercato.
Le nuove tariffe saranno elaborate dalle imprese di trasporto in base ai
criteri in vigore dall'ottobre prossimo, previa approvazione da parte
dell'Autorità. Le nuove tariffe in base alle proposte dell'Autorità
risulterebbero in riduzione rispetto a quelle in vigore nel primo periodo
regolatorio perché recepiscono i miglioramenti di efficienza del sistema
realizzati negli scorsi 4 anni, nonché le migliorate condizioni del sistema
finanziario.
In particolare, ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo
periodo di regolazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno:
- assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, anche per ottenere un'offerta di capacità che garantisca adeguati margini in eccesso rispetto alle prospettive di sviluppo della domanda;
- introdurre condizioni in grado di permettere lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione e di una funzione di "hub" del territorio italiano per il continente europeo;
- sviluppare le condizioni per creare un mercato spot del gas, e della relativa capacità di trasporto, che permetta di superare i vincoli alla concorrenza derivanti dall'uso diffuso di contratti pluriennali "take or pay".
Avendo tenuto conto delle richieste di modifica e integrazione da parte degli
utenti del servizio emerse nel primo periodo di regolazione, l'Autorità ha
formulato proposte che permettono di determinare meglio ed ex-ante i costi del
servizio.
Con riferimento alla determinazione dei livelli tariffari vengono confermati
i meccanismi vigenti, proponendo un tasso di remunerazione del capitale
investito compreso tra 6,2 e 7,1%, assicurando alle imprese le risorse per la
copertura degli oneri relativi alle forme di finanziamento.
I nuovi investimenti vengono incentivati prevedendo il riconoscimento di un
tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale
esistente al termine dell'esercizio 2004, e per una durata superiore al periodo
di regolazione differenziata in funzione delle diverse tipologie di investimento
e in particolare alla spinta che l'investimento strutturale dà alla
realizzazione di nuove disponibilità di capacità nell'approvvigionamento
dall'estero. In tal caso la maggiorazione del tasso è pari al 3%. La
remunerazione dei nuovi investimenti effettuati è garantita indipendentemente
dai volumi trasportati.
Per la determinazione dei costi operativi riconosciuti si è applicato il
criterio del profit sharing, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori
recuperi di produttività realizzati nel primo periodo regolatorio.
L'Autorità propone che la durata del secondo periodo di regolazione possa
far coincidere i futuri periodi di regolazione tariffaria dell'attività di
trasporto e dell'attività di distribuzione, a partire dal 1° ottobre 2008.
E' stata proposta la possibilità di conferimenti e tariffe per periodi
inferiori all'anno per i punti di entrata, allo scopo di migliorare la
flessibilità nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto. Per
il transito del gas sulla rete nazionale di gasdotti, si propone
l'individuazione di corrispettivi specifici di uscita, e la conferma di
corrispettivi variabili ridotti.
Si propone l'eliminazione del corrispettivo fisso di abbonamento che,
introdotto come elemento di degressività nel primo periodo di regolazione, si
è trasformato di fatto, nel tempo, in una barriera all'entrata sul mercato
finale per nuovi operatori. E' stato mantenuto l'attuale meccanismo di
riconoscimento dei costi sostenuti per il bilanciamento della rete, ma è stato
rivisto il meccanismo di conguaglio per assicurare una maggiore stabilità
tariffaria durante il periodo di regolazione.
Con riferimento alla struttura e all'articolazione tariffaria si è mantenuta
la ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity nel rapporto
70/30, confermando inoltre il modello tariffario entry-exit per la
determinazione dei corrispettivi di capacità sulla rete nazionale mentre si
intende mantenere una tariffa regionale unica e non differenziata per regioni,
al fine di attenuare le penalizzazioni delle aree con minori dotazioni
infrastrutturali.
La piattaforma tariffaria predisposta dall'Autorità sarà aggiornata
annualmente applicando il recupero di produttività (price cap) alle sole
componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento e
non sul totale del vincolo, come avveniva per il primo periodo di regolazione.