Comunicato stampa
Sicurezza degli impianti a gas: nuove disposizioni per l'applicazione del regolamento
Milano, 21 settembre 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha integrato il regolamento per
la sicurezza degli impianti di utenza del gas (deliberazione n. 40/04, del 18
marzo 2004) per rafforzare la protezione dei consumatori contro le carenze
riscontrate nelle modalità di applicazione dello stesso regolamento, entrato in
vigore lo scorso 1° luglio. Il provvedimento è disponibile sul sito
www.autorita.energia.it
Dal confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei
venditori di gas, convocate dall'Autorità lo scorso 14 settembre, è emerso che
la principale causa dei ritardi nell'attivazione della fornitura di gas per i
nuovi impianti è costituita dal fatto che in molti casi la documentazione di
legge predisposta dagli installatori è incompleta o incoerente con la
legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas, in vigore da
oltre quindici anni (legge n. 46/90). Tuttavia la quasi totalità delle richieste
dei consumatori per l'attivazione della fornitura di gas, pur non avendo
completato il processo di accertamento, risulta comunque accompagnata dai moduli
previsti dal regolamento dell'Autorità, che consentono di individuare in via
preliminare precise responsabilità in capo all'installatore che ha realizzato
l'impianto di utenza.
Le associazioni hanno confermato la validità del regolamento emanato
dall'Autorità, che garantisce maggiore sicurezza degli impianti a gas.
Hanno comunque segnalato l'urgenza di disposizioni transitorie, in questa prima
fase di applicazione, per permettere a tutti i soggetti interessati, a partire
dai clienti finali e dagli installatori, un periodo più lungo per adeguarsi al
regolamento. E' stata anche segnalata l'esigenza di un differimento di almeno un
anno dell'avvio degli accertamenti sugli impianti "riattivati o modificati" e su
quelli "in servizio", successivi al consolidamento dell'attività di accertamento
sugli impianti "nuovi". Infine, le associazioni hanno evidenziato alcune
criticità della legge n. 46/90 con particolare riferimento alle nuove
costruzioni.
L'Autorità, tenuto conto di quanto sopra e dell'imminente inizio della stagione
invernale, ha deciso di emanare con urgenza disposizioni transitorie, valide
fino al 30 settembre 2006, che consentono di attivare la fornitura di gas in
presenza dei moduli previsti dal regolamento debitamente compilati e firmati
rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore, fermo restando il
successivo accertamento della documentazione di legge, una volta che ne sia
stato completato l'invio al distributore.
In caso di documentazione incompleta, il distributore è comunque tenuto a
comunicare per iscritto ed in modo esaustivo al venditore quale parte di
documentazione non è stata inviata.
L'Autorità ritiene comunque fondamentale il rispetto di quanto previsto dalla
legge n. 46/90; a tal fine ha introdotto una nuova norma che evidenzia l'obbligo
per il distributore di segnalare il nominativo dell'installatore alla competente
Camera di Commercio nei casi di accertamento negativo o di mancato invio di
tutta la documentazione di legge entro i termini massimi prescritti dal
regolamento, dando in tal modo attuazione a quanto già previsto dalla stessa
legge n. 46/90.
Nella situazione attuale l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno prevedere un
differimento dell'avvio degli accertamenti sugli impianti "riattivati e
modificati" all'1 aprile 2007 e degli impianti "in servizio" all'1 ottobre 2007.
Anche per i piccoli distributori è stato previsto un differimento di un anno
dell'inizio dell'attuazione del regolamento.
La verifica con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei
venditori di gas ha altresì evidenziato l'esigenza di attivare un tavolo tecnico
permanente per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento e
l'individuazione di eventuali semplificazioni dello stesso.
In accoglimento di tale istanza l'Autorità ha istituito un gruppo di lavoro al
quale prenderanno parte, oltre che gli uffici dell'Autorità, il Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas e
rappresentanti delle associazioni degli installatori, dei distributori e dei
venditori di gas. L'attività del gruppo di lavoro sarà disciplinata, nei minimi
tempi tecnici necessari, da un provvedimento del Direttore generale
dell'Autorità.
Infine, l'Autorità ha ritenuto necessario avviare un'istruttoria conoscitiva per
verificare l'adeguatezza dei comportamenti adottati dai distributori e dai
venditori di gas ai fini della piena attuazione del regolamento e della
minimizzazione dei disagi per i clienti finali.