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Comunicato stampa

Certezza tariffaria a tutela dei consumatori: l'Autorità ordina ad alcune imprese di distribuzione del gas di applicare esclusivamente le tariffe approvate

Milano, 29 settembre 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ordinato ad alcune imprese,

che non lo hanno ancora fatto, di applicare, per la componente distribuzione su

reti locali, le tariffe disposte dall'Autorità lo scorso anno. Vengono così

rafforzate la tutela dei consumatori, le certezze per il mercato e per le

imprese di vendita. Il provvedimento è

disponibile sul sito www.autorita.energia.it


Gli uffici dell'Autorità hanno concluso una ricognizione volta a verificare lo

stato dell'applicazione delle tariffe approvate o determinate dalla stessa

Autorità nel settembre 2004. Da tale ricognizione è emerso che almeno 69 imprese

di distribuzione del gas, corrispondenti a un significativo numero di clienti

finali (pari a circa 5,7 milioni, un terzo del totale), non hanno ancora

provveduto ad applicare le tariffe, praticando invece condizioni di norma più

elevate, e determinando maggiori costi per una parte degli utenti e maggior

incertezza per le imprese di vendita.

Allo scopo di porre fine alla situazione descritta, l'Autorità ha pertanto

assunto la decisione di ordinare alle imprese di distribuzione inadempienti

l'applicazione obbligatoria delle tariffe approvate a partire dalle fatturazioni

emesse quindici giorni dopo la notifica del provvedimento, riservandosi, in caso

di inadempienza, successivi provvedimenti sanzionatori.


Circa la validità delle tariffe per le quali l'Autorità ha emesso l'ordine di

applicazione, si ricorda che, con una sentenza del 16 febbraio 2005, il Tar

Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione dell'Autorità che

stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe di distribuzione del gas

naturale nel periodo regolatorio 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2008. Il 31

marzo 2005, quindi, l'Autorità aveva disposto che, fino alla approvazione delle

nuove tariffe da rideterminare in accordo alla sentenza, le imprese di

distribuzione dovessero continuare ad applicare la disciplina prevista dalla

citata delibera dell'Autorità, con il fine di garantire certezza tariffaria, e

fatte salve eventuali possibilità di un successivo conguaglio. L'omessa

applicazione delle tariffe di distribuzione approvate o determinate

dall'Autorità pregiudica infatti i diritti dei clienti finali. La legittimità di

tale disposizione dell'Autorità trova anche fondamento nella successiva sentenza

del Tar Lombardia n. 3403/05.

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