Comunicato stampa
Certezza tariffaria a tutela dei consumatori: l'Autorità ordina ad alcune imprese di distribuzione del gas di applicare esclusivamente le tariffe approvate
Milano, 29 settembre 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ordinato ad alcune imprese,
che non lo hanno ancora fatto, di applicare, per la componente distribuzione su
reti locali, le tariffe disposte dall'Autorità lo scorso anno. Vengono così
rafforzate la tutela dei consumatori, le certezze per il mercato e per le
imprese di vendita. Il provvedimento è
disponibile sul sito www.autorita.energia.it
Gli uffici dell'Autorità hanno concluso una ricognizione volta a verificare lo
stato dell'applicazione delle tariffe approvate o determinate dalla stessa
Autorità nel settembre 2004. Da tale ricognizione è emerso che almeno 69 imprese
di distribuzione del gas, corrispondenti a un significativo numero di clienti
finali (pari a circa 5,7 milioni, un terzo del totale), non hanno ancora
provveduto ad applicare le tariffe, praticando invece condizioni di norma più
elevate, e determinando maggiori costi per una parte degli utenti e maggior
incertezza per le imprese di vendita.
Allo scopo di porre fine alla situazione descritta, l'Autorità ha pertanto
assunto la decisione di ordinare alle imprese di distribuzione inadempienti
l'applicazione obbligatoria delle tariffe approvate a partire dalle fatturazioni
emesse quindici giorni dopo la notifica del provvedimento, riservandosi, in caso
di inadempienza, successivi provvedimenti sanzionatori.
Circa la validità delle tariffe per le quali l'Autorità ha emesso l'ordine di
applicazione, si ricorda che, con una sentenza del 16 febbraio 2005, il Tar
Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione dell'Autorità che
stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe di distribuzione del gas
naturale nel periodo regolatorio 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2008. Il 31
marzo 2005, quindi, l'Autorità aveva disposto che, fino alla approvazione delle
nuove tariffe da rideterminare in accordo alla sentenza, le imprese di
distribuzione dovessero continuare ad applicare la disciplina prevista dalla
citata delibera dell'Autorità, con il fine di garantire certezza tariffaria, e
fatte salve eventuali possibilità di un successivo conguaglio. L'omessa
applicazione delle tariffe di distribuzione approvate o determinate
dall'Autorità pregiudica infatti i diritti dei clienti finali. La legittimità di
tale disposizione dell'Autorità trova anche fondamento nella successiva sentenza
del Tar Lombardia n. 3403/05.