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Comunicato stampa

Vetreria Ballarini di Arluno (Milano): se non si può risalire al momento esatto della rottura del contatore la ricostruzione dei consumi deve partire dalla data di verifica del guasto

Milano, 15 aprile 1998

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha

ordinato all'Enel di annullare una richiesta di conguaglio, avanzata nei

confronti della vetreria Ballarini di Arluno (Milano), per il pagamento

dell'energia elettrica consumata in un periodo di malfunzionamento del

contatore, non essendo determinabile con sufficiente certezza la data di inizio

del guasto.

Secondo l'Autorità deve essere integralmente applicata

la clausola, prevista dal contratto di fornitura, in base alla quale il

conteggio dei consumi presunti può avere inizio solo dal momento

dell'accertamento del guasto stesso. La vetreria Ballarini, in particolare, ha

prodotto concreti elementi a dimostrazione che nel periodo considerato si sono

verificati cali dei consumi elettrici rispetto alle medie degli anni precedenti

e seguenti.

Il caso della vetreria Ballarini è il primo nel quale

l'Autorità, in base ai poteri conferiteli dalla legge istitutiva, interviene a

dirimere, con un ordine di cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli

utenti, un contenzioso contrattuale tra un cliente e la società fornitrice di

energia elettrica, a conclusione di un'istruttoria che ha coinvolto direttamente

le parti interessate.

L'Autorità ha affrontato il caso su segnalazione da

parte dell'Unione nazionale consumatori, cui la vetreria Ballarini è associata.

La rottura del contatore era stata verificata dall'Enel nel marzo 1995, ed aveva

fatto risalire a marzo 1993 il momento di effettiva rottura, chiedendo

all'utente il pagamento di un conguaglio, di 2.559.000 lire, per il periodo

marzo 1993 agosto 1995, data di sostituzione del contatore.

Successivamente l'Enel ha rideterminato la data di

rottura, spostandola a giugno 1993, riducendo anche la richiesta di conguaglio a

2.306.000 lire. Nel novembre 1997 l'Autorità ha incontrato le parti acquisendo

dall'Enel la metodologia adottata nella stima dei consumi. Da parte sua la

vetreria Ballarini ha contestato la ricostruzione compiuta dall'Enel, ed ha

fornito documentazione comprovante cali produttivi e sostituzione di macchinari

nel corso del 1994.

In risposta alla richiesta di conguaglio rateizzato

avanzata dall'Enel, la vetreria ha pagato la prima rata dell'importo,

comunicando, altresì, che a tale pagamento non doveva essere attribuito valore

di accettazione della soluzione proposta, poiché lo stesso pagamento avveniva

al solo fine di impedire il minacciato distacco della fornitura.

L'Autorità ha allora proceduto ad un'indagine tecnica

sulla ricostruzione dei consumi storici, effettuata dall'Enel per il periodo

1992-1995, verificando che gli indicatori presi in esame e le conseguenti stime

non consentono di affermare con ragionevole certezza il momento effettivo di

rottura del contatore.

In conseguenza della decisione dell'Autorità, l'Enel

potrà richiedere il pagamento del conguaglio solo per il periodo marzo - agosto

1995, cioè dalla data della verifica del guasto fino al momento della

sostituzione del contatore.

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