href="atti-e-provvedimenti/dettaglio/99/61-99" title="Delibera n.61/99">direttiva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale distribuita oggi (disponibile anche su
internet: www.autorita.energia.it), ha stabilito le nuove regole di separazione
contabile e amministrativa per gli operatori del settore elettrico e per quelli
che operano congiuntamente in questo e in altri settori.
Le nuove regole si applicano anche ai soggetti istituiti dal
decreto 79/99 di liberalizzazione del mercato elettrico: gestore della rete di
trasmissione nazionale, acquirente unico, rivenditori di energia elettrica.
Le separazioni contabile e amministrativa sono finalizzate a
rendere trasparenti e omogenei i bilanci, nel rispetto della riservatezza dei
dati, assicurando la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle
varie attività elettriche, promuovendo concorrenza, efficienza e adeguati
livelli di qualità del servizio elettrico.
L'Autorità sarà in grado di verificare che la concorrenza
sul libero mercato non subisca distorsioni nella delicata fase di avvio della
liberalizzazione. Le imprese integrate, che svolgono più attività nel settore
elettrico o in altre attività, potrebbero "trasferire" parte dei
costi delle attività liberalizzate (generazione e vendita) a carico delle
attività regolamentate (trasporto dell'energia elettrica) e quindi godere di un
indebito vantaggio competitivo rispetto a chi opera solo nelle attività in
concorrenza.
Le imprese integrate dovranno costituire apposite strutture
amministrative separate alle quali attribuire costi, ricavi, attivi e passivi
rispettivamente sia per le attività elettriche (generazione, trasmissione e
dispacciamento, proprietà degli impianti di trasmissione e di teleconduzione,
distribuzione, vendita, attività elettriche estere) che per le altre attività.
Ciascuna attività dovrà essere gestita in modo autonomo,
come se la stessa fosse un'impresa separata, e i sistemi di controllo dovranno
consentire la rilevazione delle variazioni nello stato patrimoniale e nel conto
economico pertinenti a ciascuna attività. Le nuove regole definiscono anche i
servizi comuni, come ad esempio le funzioni di direzione generale e di
amministrazione, gestibili congiuntamente dall'impresa per più attività e le
relative modalità di attribuzione dei costi.
Gli obblighi contabili prevedono la redazione di rendiconti
analitici ad uso esclusivo dell'Autorità e di rendiconti sintetici da
pubblicare nella relazione sulla gestione. I bilanci separati contabilmente
dovranno essere sottoposti a revisione e dovranno essere certificati.
Per evitare eccessivi oneri per le aziende di piccole
dimensioni, la direttiva prevede soglie di esenzione, basate sulla quantità di
energia elettrica ceduta annualmente, e una graduazione degli obblighi. Le
imprese sono tenute ad applicare le nuove regole dalla redazione del bilancio
del primo esercizio che si concluda entro il 31 dicembre 2000.