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FAQ - Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione - TIC - delibera 348/07

Unicità del punto di prelievo

L'articolo 2 del TIC individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che si tratta della definizione delle condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione ai clienti finali del servizio di connessione di unità di consumo alle reti elettriche in bassa tensione con obbligo di connessione di terzi.
In relazione alle modalità di alimentazione dei punti di prelievo, il comma 5.1 del TIC, sancisce l'unicità del punto di prelievo, prevedendo in particolare che per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, gli impianti elettrici dei clienti finali siano connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5.2 e nel caso di punti di emergenza.
La suddetta disposizione persegue due finalità principali:

  • assicurare uno sviluppo economico della rete, evitando costose duplicazioni di infrastrutture;
  • evitare che l'impianto elettrico di un cliente finale risulti connesso alla rete pubblica in più di un punto, con il rischio di effettuare un collegamento improprio tra due porzioni di rete pubblica attraverso l'impianto elettrico privato di un cliente.

Dalle norme sopra riportate appare evidente che il vincolo imposto dal comma 5.1 si applica ai clienti finali, limitatamente alle unità di consumo e ai relativi punti di prelievo.
Pertanto, le connessioni alla rete elettrica:

  1. di una o più unità di produzione ubicate sulla stessa unità immobiliare su cui insiste un'unità di consumo di un cliente finale;
  2. di una o più unità di produzione ubicate sulla stessa unità immobiliare, in assenza di unità di consumo,

non sono soggette al vincolo di cui al comma 5.1.

Ciò significa che per gli impianti di produzione di energia elettrica è possibile, qualora il produttore ne faccia richiesta motivata, disporre di connessioni alla rete indipendenti anche quando i medesimi impianti ricadono all'interno della stessa unità immobiliare.
L'interpretazione sopra esposta, d'altro canto, è coerente anche con l'articolo 4, comma 6, del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, che impone che ogni singolo impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del medesimo decreto debba "essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici". Infatti, nell'ipotesi in cui non fosse possibile disporre di una connessione separata per due (o più) impianti fotovoltaici ubicati sulla stessa unità immobiliare, si perverrebbe alla situazione paradossale in cui tali impianti non potrebbero essere connessi alla rete in nessun modo.

Si evidenzia inoltre che il comma 21.3 del TIT precisa che un punto di connessione asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica, attraverso il quale si effettuano prelievi di energia elettrica finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, è considerato punto di immissione e non punto di prelievo. Ciò conferma che un punto che connette alla rete solo un impianto di produzione non è considerato un punto di prelievo e, conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.1 del TIC, può coesistere con un punto di prelievo o con altri punti di immissione ubicati sulla stessa unità immobiliare.

Corrispettivi per connessioni ordinarie permanenti in bassa tensione

La soluzione di minimo tecnico è quella che, con riferimento alle caratteristiche del sistema di distribuzione nell'area dove è richiesta la connessione e tenuto conto delle norme della buona tecnica, consente di rendere minimo il costo per la realizzazione della connessione medesima.

Si applicano le disposizioni per le richieste di aumento di potenza previste per le connessioni permanenti ordinarie come disciplinate dai commi 6.6 e 6.7 del TIC.

Sì, si applica il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 2 del TIC.

Il comma 12.2 del TIC prevede che il contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi sia corrisposto al momento della richiesta di attivazione della connessione e non al momento delle richiesta di urbanizzazione ed elettrificazione di un'area.
Qualora le società cooperative chiedano l'attivazione della connessione per le singole unità immobiliari saranno tenute al pagamento del suddetto contributo in quota fissa per ciascuna unità immobiliare. Qualora invece le società cooperative richiedano la connessione senza la contestuale attivazione delle unità immobiliari sarà applicata una sola quota fissa a copertura degli oneri amministrativi e saranno addebitati, per ciascun punto di prelievo, gli importi relativi alla quota distanza. All'atto dell'attivazione dei singoli punti di prelievo sarà addebitato ai clienti finali il contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi.

Nella seguente tabella sono indicati i contributi da applicare nei casi di riduzione di potenza, di distacchi e riallacciamenti di utenze stagionali e di disattivazioni e riattivazioni a seguito di morosità.
 

Distacco su richiesta dell'utente Nessun contributo
Distacco di utenze stagionali, riduzioni di potenza per morosità, disattivazioni del punto di prelievo per morosità Contributo di cui alla tabella 8 del TIC, lettera a)
Riallaccio di utenze stagionali, ripristino della potenza a seguito di morosità, riattivazione del punto di prelievo a seguito di morosità Nessun contributo
Riduzione della potenza su richiesta dell'utente Contributo di cui alla tabella 2 del TIC

In generale, comunque, al richiedente non possono essere imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal TIC.

Disposizioni particolari per le connessioni di clienti finali domestici in bassa tensione

Sì, il distributore può richiedere tale pagamento.

Disposizioni per le connessioni temporanee in media e bassa tensione

Sì, nel caso di richieste di aumento di potenza relative a connessioni temporanee in bassa tensione si applicano, per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, i contributi riportati nella Tabella 5, oltre al contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2.
Nei casi in cui si applicano i contributi riportati alla lettera c) della Tabella 5, qualora la richiesta di aumento di potenza comporti il passaggio nello scaglione successivo, il richiedente è tenuto a versare la differenza tra l'importo precedentemente versato e quello previsto per lo scaglione di potenza nel quale ricade la connessione a seguito dell'aumento di potenza.

Nel caso di connessioni temporanee il corrispettivo in quota fissa di cui alla tabella 2 del TIC si applica solamente al momento dell'attivazione della fornitura.
Il medesimo contributo in quota fissa non è applicato nel caso in cui l'utente richieda una proroga della fornitura che comporti solamente il differimento del termine finale del contratto originario, senza alcuna operazione di disattivazione della fornitura e/o altra modifica contrattuale.

Contributi per le connessioni in alta e altissima tensione

Sì, le norme dell'articolo 22 del TIC devono intendersi applicabili a tutte le connessioni, comprese quelle richieste direttamente a Terna.

In linea di massima non è possibile ricorrere a soluzioni semplificate. La ricostruzione dei contributi pregressi, pur laboriosa, deve essere effettuata in modo il più possibile puntuale. Peraltro il provvedimento CIP n. 15/93 già prevedeva che la spesa comprendesse "tutte le opere necessarie all'allacciamento, anche quelle già anticipate dall'impresa fornitrice, da imputare pro-quota in proporzione alla potenza massima a disposizione del richiedente, purché relative ad impianti allo stesso valore di tensione al quale viene effettuata la fornitura". Per quanto riguarda la rivalutazione, si ritiene corretto rivalutare i contributi pregressi. Infine, occorre rilevare che, ove non fosse possibile una ricostruzione puntuale dei contributi pregressi, non potranno essere addebitati oneri a copertura di costi anticipati.

In relazione a tali disposizioni si ritiene corretta una determinazione del valore degli impianti esistenti sulla base di una valutazione a nuovo, a costi di sostituzione. In tal caso, ovviamente, i valori a nuovo devono essere decurtati del degrado specifico dei cespiti interessati, facendo riferimento alle vite utili rilevanti ai fini tariffari.

Parte III del TIC - altre prestazioni specifiche

No. I corrispettivi per la disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e per il riallacciamento delle utenze stagionali previsti dal comma 24.1 del TIC sono applicati solo al momento della disattivazione.

La riduzione del 50% del contributo in quota fissa si applica a tutte le utenze alimentate in bassa tensione già predisposte per la telegestione, in tutti i casi in cui, ai sensi delle disposizioni della deliberazione n. 292/06, deve essere prevista la possibilità di interrompere e successivamente ripristinare l'alimentazione del punto di prelievo mediante transazioni remote.

Sì, l'applicazione dei contributi a forfait prevista dal comma 26.1 del TIC è limitata a spostamenti di gruppi di misura relativi a punti di prelievo in bassa tensione. Si ritiene che il contributo per lo spostamento dei gruppi di misura in media ed alta tensione rientri tra quelli valutati a preventivo.

Sì, il contributo fissato nella tabella 8, lettera b) del TIC deve essere applicato per ogni gruppo di misura.

Nel caso di cessione di un gruppo di clienti il corrispettivo in quota fissa va addebitato con riferimento a ciascun punto di prelievo.

Ai fini del computo della franchigia relativa al pagamento del contributo in quota fissa per i casi di cambio di fornitore, si fa riferimento alla data della richiesta presentata dal cliente.

Il comma 25.1 del TIC prevede che per le richieste di voltura, subentro, cambi di fornitore e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione si applichi il contributo in quota fissa stabilito nella tabella 2 del TIC medesimo.
Ciò premesso, sulla base delle informazioni in possesso dagli Uffici dell'Autorità risulta che nel caso di volture mortis causa, le principali imprese distributrici, per prassi, considerando tali fattispecie come mere modifiche dell'intestazione del contratto, non applicano i contributi a copertura degli oneri amministrativi. Si ritiene che questa prassi possa essere ritenuta corretta.

L'applicazione di corrispettivi nel caso di accessi a vuoto non è ammissibile ai sensi del comma 6.8 del TIC come modificato dalla deliberazione ARG/elt 30/08.

Corrispettivo per le attività a preventivo

Il distributore ha facoltà di definire le modalità di addebito e pagamento che ritiene più opportune.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del TIC è prevista per i casi di richieste di servizio di connessione o di altre prestazione specifiche valutate a preventivo (es. connessioni permanenti particolari, spostamento di impianti di rete, spostamenti di gruppi di misura regolati a preventivo).

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