Autorità
OS.7 Rendicontazione delle attività svolte
2019-2020
In relazione all'introduzione di meccanismi semplificati di penalizzazione in caso di mancata ottemperanza alle previsioni della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (7a), con deliberazione 547/2019/R/idr, l'Autorità ha proceduto ad un rafforzamento degli incentivi al rispetto degli standard minimi individuati dalla regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr, mediante l'introduzione (dal 1 gennaio 2020) di un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle performance delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori (ottenuti componendo indicatori semplici, esplicitati a partire da 42 indicatori previsti dalla RQSII) relativi all'"Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" (MC1) e alla "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" (MC2). L'Autorità ha dunque previsto che per ogni macro-indicatore siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base al livello di partenza. L'intervento in parola è avvenuto in linea con la tempistica prevista nel Quadro strategico 2019-2021.
In tema di aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale (7b), dopo aver proceduto (nell'ambito della deliberazione 311/2019/R/idr per il contenimento della morosità) alla definizione di una disciplina dei pagamenti che rafforzi i profili di sostenibilità per l'utenza finale, anche agendo sulle regole generali di rateizzazione e di comunicazione all'utenza, con la sopra citata deliberazione 547/2019/R/idr, l'Autorità ha introdotto ulteriori integrazioni alla RQSII, con particolare riferimento a: i) l'estensione delle misure di tutela (inizialmente riferite ai soli utenti finali) a favore dei soggetti non ancora contrattualizzati che richiedano lo svolgimento di alcune prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione; ii) l'introduzione di una periodicità minima di fatturazione su base mensile (al fine di superare le criticità riconducibili a prassi di fatturazione troppo ravvicinata); iii) l'applicazione degli standard di qualità previsti per la verifica dei misuratori, anche nei casi di verifiche in contraddittorio richieste dagli utenti finali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17 ed effettuate presso la Camera di commercio territorialmente competente. L'Autorità, inoltre, ha disciplinato gli obblighi informativi posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato in presenza di fatture contabilizzanti importi per consumi risalenti a più di due anni e le modalità operative riconosciute agli utenti finali per eccepire la prescrizione del credito del gestore, tenendo conto da ultimo della previsione di cui all'art. 1, comma 295, della legge 160/2019, e superando - con deliberazione 186/2020/R/idr - la distinzione, precedentemente prevista della legge 205/17, tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fosse attribuibile a responsabilità del gestore e quelli in cui il ritardo fosse presumibilmente attribuibile all'utente finale.
Gli interventi richiamati sono avvenuti secondo la tempistica programmata nel Quadro strategico 2019-2021, prevedendo comunque di portare a compimento, entro il 2021, la definizione della disciplina degli effetti conseguenti a ritardi nella individuazione di eventuali perdite occulte.
L'aggiornamento delle regole per il riordino delle strutture dei corrispettivi all'utenza (7c) - con riferimento al quale era stato inizialmente previsto di portare a compimento, nel primo semestre 2021, il processo intrapreso nel 2017, con l'adozione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) - è rinviato successivamente al 2021. Infatti, i primi esiti della ricognizione (da ultimo avviata nel corso del 2020) sull'applicazione del TICSI - i cui criteri si riferiscono prevalentemente all'utenza domestica residente e ai reflui industriali recapitanti in pubblica fognatura - suggeriscono gradualità nell'introdurre nuove regole di articolazione tariffaria eventualmente anche per le altre tipologie di utenza. Utili elementi per la futura azione regolatoria potranno altresì derivare in particolare dall'analisi degli impatti riscontrati, a partire dal 2022, con riferimento alla piena applicazione della tariffa pro capite riferita alla quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente.
L'introduzione di misure per rendere più efficace la progressiva introduzione della tariffa pro capite (7d) - il cui completamento era previsto entro il 2020 - è differita al 2021, anche tenuto conto della tempistica legata agli approfondimenti in corso in materia di rilevazione dei consumi - e della connessa ripartizione dei corrispettivi - in particolare in relazione alle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali.
Nel corso del 2019, l'Autorità ha varato una delle riforme attese da tempo nel settore idrico. In coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 29 agosto 2016, e nel quadro tracciato dalla normativa primaria di riferimento di cui all'art. 61 della legge 221/15, dopo un ampio processo partecipativo, l'Autorità, con deliberazione 311/2019/R/idr, ha adottato prime misure per la gestione e il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato (7e), declinando regole volte a contemperare l'esigenza di garantire il quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti finali, ancorché morosi, con quella di assicurare - tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori - la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento. In particolare, è stato previsto: i) il divieto di sospensione e disattivazione della fornitura nei confronti delle utenze domestiche residenti in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, nonché nei confronti delle tipologie di utenza ad "uso pubblico non disalimentabile"; ii) con riferimento alle utenze domestiche residenti, diverse da quelle vulnerabili, che l'intervento di sospensione della fornitura possa essere effettuato, tra l'altro, solo successivamente all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, e secondo procedure differenziate in ragione della situazione di morosità pregressa dei singoli utenti morosi; iii) con riguardo alle utenze condominiali (e in sede di prima applicazione della nuova disciplina), che il gestore - al ricorrere di determinate condizioni - non possa attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali. Le misure varate (applicabili dal 1 gennaio 2020) - disciplinando anche in modo uniforme sul territorio nazionale le procedure di costituzione in mora e l'applicazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto della regolazione - mirano altresì ad assicurare all'utente finale l'adeguatezza e la trasparenza dell'informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, in un quadro di certezza delle modalità e delle tempistiche per lo svolgimento delle stesse. Lo sviluppo delle attività in discorso è avvenuto secondo la tempistica programmata nel Quadro strategico 2019-2021.
2021
In relazione all'introduzione di meccanismi semplificati di penalizzazione in caso di mancata ottemperanza alle previsioni della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (7a), l'intervento in parola è avvenuto in linea con la tempistica prevista nel Quadro Strategico 2019-2021 - secondo quanto indicato in sede di Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020 - mediante l'introduzione (dal 1 gennaio 2020) di un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle performance di qualità contrattuale delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all'"Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" (MC1) e alla "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" (MC2).
In tema di aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale (7b), le pertinenti attività (come da Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020) sono state svolte principalmente nel corso del 2019 secondo la tempistica programmata nel Quadro Strategico 2019-2021 (definendo, con deliberazioni 311/2019/R/idr e 547/2019/R/idr, una disciplina dei pagamenti che rafforzasse i profili di sostenibilità per l'utenza finale, anche agendo sulle regole generali di rateizzazione e di comunicazione all'utenza). Nel corso del 2021, in linea con la tempistica anticipata nella Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020, è stata portata a compimento, la definizione della disciplina degli effetti conseguenti a ritardi nella individuazione di eventuali perdite occulte, introducendo - con deliberazione 609/2021/R/idr - elementi minimi comuni di tutela, prevendendo in particolare: i) la possibilità di attivazione del ristoro a partire da un consumo medio giornaliero pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento; ii) una tempistica per accedere nuovamente alla tutela non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo; iii) l'applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi; iv) in relazione alla determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, l'esonero dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione e l'applicazione di una tariffa di acquedotto non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%; v) il mantenimento delle modalità di rateizzazione previste dalla RQSII; vi) l'esplicitazione nella Carta dei Servizi delle tutele applicate.
Peraltro, alla fine del 2021, con deliberazione 610/2021/R/idr, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la disciplina (già introdotta con deliberazione 547/2019/R/idr) degli obblighi informativi posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato in presenza di fatture contabilizzanti importi per consumi risalenti a più di due anni (anche nei casi in cui il gestore ritenga sussistere una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento) e delle modalità operative riconosciute agli utenti finali per eccepire la prescrizione del credito del gestore, tenendo conto da ultimo delle sentenze del T.A.R. Lombardia nn. 1442, 1443 e 1448 del 14 giugno 2021.
In coerenza con quanto indicato in sede di Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020 nonché alla luce della pianificazione strategica 2022-2025 di cui alla deliberazione 2/2022/A, l'aggiornamento delle regole per il riordino delle strutture dei corrispettivi all'utenza (7c) - con riferimento al quale era stato inizialmente previsto di portare a compimento, nel primo semestre 2021, il processo intrapreso nel 2017, con l'adozione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) - è rinviato successivamente al 2021.
Nel corso del 2021, in linea con la tempistica prevista nella Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020, la definizione di misure per rendere più efficace la progressiva introduzione della tariffa pro capite (7d) è avvenuta in esito agli approfondimenti condotti in materia di rilevazione dei consumi - e della connessa ripartizione dei corrispettivi - in particolare in relazione alle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali, che hanno portato al varo della deliberazione 609/2021/R/idr, prevedendo (come anticipato con riferimento alla linea di intervento 4c) che i gestori acquisiscano informazioni sull'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza indiretta e mettano a disposizione dei soggetti interessati (tra cui gli amministratori di condominio) uno strumento di calcolo per la definizione dei corrispettivi applicabili alle singole unità immobiliari.
In linea con la tempistica prevista nel Quadro Strategico 2019-2021, l'Autorità, con deliberazione 311/2019/R/idr (REMSI), ha adottato prime misure per la gestione e il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, disciplinando le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili e quelli non disalimentabili (7e), secondo quanto indicato nella Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020. Nel corso del 2021 talune previsioni sono state aggiornate con deliberazione 610/2021/R/idr, per quanto attiene, in particolare, all'informativa prevista in caso di procedure di messa in mora relativamente alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti.
Impatto dell'emergenza Covid-19 In considerazione dell'emergenza, con riferimento alla disciplina della qualità contrattuale del servizio idrico (oltre alla possibilità - chiarita con deliberazione 59/2020/R/com - di ricondurre alle "cause di forza maggiore" l'eventuale mancato rispetto di standard specifici e generali), sono stati introdotti (con deliberazione 235/2020/R/idr) alcuni elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni, prevedendo che - tenuto conto delle misure di contenimento adottate per il contrasto al diffondersi del virus e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle performance gestionali - gli obiettivi connessi ai macro-indicatori MC1-"Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2-"Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio", riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR), in tal modo favorendo comunque, su un arco temporale più lungo, il miglioramento dei livelli prestazionali. Inoltre, in tema di morosità, alla luce della necessità di garantire l'accesso universale all'acqua per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, connessi, tra l'altro, al rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalle autorità competenti in relazione alla situazione emergenziale, con deliberazione 60/2020/R/com (come integrata e modificata prima con le delibere 117/2020/R/com e 124/2020/R/com e, da ultimo, con deliberazione 148/2020/R/com), l'Autorità ha disposto, in via d'urgenza, che non trovassero applicazione le procedure di sospensione della fornitura di acqua per il periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 (per tutti gli utenti) e dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 (limitatamente alle utenze ad uso domestico) e che il gestore offrisse all'utente (in caso di inadempimento) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora senza applicazione di interessi a carico dell'utente medesimo. Inoltre, al fine di prevenire le situazioni di morosità in cui sarebbero potuti incorrere in particolare le utenze produttive, è stata prevista la possibilità per i gestori - qualora il pertinente Ente di governo dell'ambito avesse verificato la compatibilità dell'operazione con la condizione di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario - di poter offrire alle utenze ad uso diverso dal domestico la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento di fatture afferenti ai periodi sopra richiamati. In relazione all'OS.7, nell'ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, l'Autorità - in sede di definizione delle regole per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di cui alla deliberazione 639/2021/R/idr - ha confermato alcuni degli accorgimenti introdotti con deliberazione 235/2020/R/idr, in particolare, estendendo anche al biennio per gli anni 2022 e 2023 gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale, prevedendo che gli obiettivi connessi ai macro-indicatori MC1-"Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2-"Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio", riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr). |