Scheda tecnica
Delibera 574/2014/R/eel
Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale
21 novembre 2014
Con la delibera 574/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce alcune prime disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle modalità di accesso e di utilizzo della rete.A seguito del documento per la consultazione 613/2013/R/eel, ed in attesa del completamento da parte del CEI dell'aggiornamento delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al fine di definire i requisiti tecnici necessari per poter prestare servizi di rete, la delibera stabilisce le disposizioni finalizzate a consentire la gestione dei sistemi di accumulo, prevedendo che tali sistemi siano trattati come singoli impianti di produzione o come gruppi di generazione che costituiscono un unico impianto di produzione.
In merito alle modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica, il provvedimento prevede che ai fini del corrispettivo per la connessione si applichino le medesime disposizioni previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, e cioè corrispettivi a forfait per le connessioni alle reti in media e in bassa tensione e corrispettivi correlati ai costi effettivi e proporzionali alla potenza per le connessioni in alta e altissima tensione.
In merito al dispacciamento, si prevede in via transitoria la possibilità che i sistemi di accumulo costituiscano un'unità di produzione a se stante (unità di produzione programmabile) o che siano trattati come uno dei gruppi di generazione che, insieme ad altri, costituiscono un'unità di produzione programmabile o non programmabile in funzione delle caratteristiche degli altri gruppi di generazione.
La delibera prevede, inoltre, che se l'energia prelevata dalla rete serve solo per l'alimentazione dei sistemi di accumulo e per quella dei servizi ausiliari di eventuali impianti di produzione, tali prelievi siano valorizzati sulla base del prezzo zonale orario, senza che siano applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali di sistema.
Qualora invece il prelievo di energia elettrica dalla rete sia utilizzato anche per l'alimentazione di unità di consumo, la delibera prevede, oltre all'applicazione delle tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali, che la relativa valorizzazione avvenga a prezzo unico nazionale (con l'unica eccezione dei sistemi connessi alle reti di alta e altissima tensione in cui l'energia elettrica destinata agli accumuli viene valorizzata sulla base del prezzo zonale orario, ferma restando l'applicazione delle componenti tariffarie).
Relativamente al servizio di misura, la delibera definisce che sia erogato secondo quanto già previsto in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e che le relative apparecchiature di misura rispondano alle fattispecie tecniche delle Norme CEI 0-16 e 0-21, di prossimo aggiornamento.
Inoltre la delibera precisa che l'installazione di sistemi di accumulo non è operativamente compatibile con gli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto.
La delibera rimanda a successivo provvedimento la definizione dei servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo per i quali viene presentata una nuove richiesta di connessione. Tale successivo provvedimento dovrà essere emanato a seguito del completamento, da parte del CEI, dell'aggiornamento delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21.
Da ultimo la delibera avvia un censimento su tutti i sistemi di accumulo per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione per verificarne l'impatto sul sistema elettrico.
In attesa dell'aggiornamento, da parte di Terna, GSE e imprese distributrici, delle regole tecniche e dei sistemi informatici, la delibera prevede che siano definite modalità transitorie affinché possa trovare applicazione dall'1 gennaio 2015.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.