Scheda tecnica
Delibera 596/2014/R/gas
Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018
05 dicembre 2014
Con la delibera 596/2014/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito la regolazione in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018.
In particolare, le novità riguardo alla sicurezza del servizio di stoccaggio sono:
- Protezione catodica: entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere messi in protezione catodica efficace il 100% delle "flow line" di collegamento in acciaio alla rete di trasporto e tra i giacimenti (fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e dalle linee guida APCE [1]) e realizzata latelesorveglianza del 100% dei sistemi di protezione catodica delle reti in acciaio difesi con impianti a corrente impressa.
- Sorveglianza delle "flow line" di collegamento: dal 2015 l'impresa di stoccaggio deve effettuare l'ispezione di ogni tratto di "flow line" di collegamento in acciaio non protetto catodicamente (comprensivo dei tratti in protezione catodica non efficace) tramite "pig" [2], ove tecnicamente possibile,con frequenza triennale.
- Emergenze di servizio: l'impresa di stoccaggio (in analogia a quanto già disposto dall'Autorità per il trasporto e la distribuzione del gas naturale) deve dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e comunicare ogni emergenza di servizio al Comitato Italiano Gas (CIG), che a sua volta provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Autorità.
Riguardo alla continuità del servizio di stoccaggio, tra il resto, la delibera introduce:
- uno standard specifico sul numero massimo di giorni di riduzione/interruzione della capacità a seguito di interventi non programmati. A differenza di quanto previsto in consultazione ed in considerazione dei meccanismi di mercato per l'assegnazione della capacità ad oggi previsti, tale unico standard specificotiene conto sia della fase di erogazione che di quella di iniezione, e sostituisce due standard specifici distinti per ognuna delle due fasi. Il valore dello standard specifico, su base annua, è posto a due giorni equivalenti a capacità intera di interruzioni/riduzioni della capacità conferita a seguito di interventi non programmati di responsabilità dell'impresa di stoccaggio che impattano sulla capacità conferita. All'utente deve essere corrisposto un indennizzo automatico in caso di superamento del suddetto standard specifico, fino ad un tetto massimo di interruzioni/riduzioni della capacità conferita indennizzabili pari a sei giorni equivalenti (contenimento del rischio per l'impresa di stoccaggio) [3]. Infine, vista la maggiore importanza che riveste la fase di erogazione rispetto a quella di iniezione ai fini della sicurezza del sistema gas e della continuità delle forniture e vista l'introduzione di un solo standard in luogo dei due proposti in consultazione, si prevede di assegnare un diverso peso ai periodi di tempo di interruzione/riduzione della capacità conferita che concorrono alla composizione dei giorni equivalenti a capacità intera, attraverso l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,25 per i periodi di tempo che ricadono nell'intervallo 1 ottobre - 31 marzo, e pari a 0,75 per i periodi di tempo che ricadono nell'intervallo 1 aprile - 30 settembre. L'entrata in vigore di questa disposizione è fissata al 1° gennaio 2016, per consentire alle imprese un tempo congruo per adeguare i propri sistemi informativi.
Riguardo alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio, nell'ottica della semplificazione, l'Autorità:
- conferma la rimozione dei seguenti obblighi di servizio:
- tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso di anno;
- tempo di comunicazione all'utente delle allocazioni mensili;
- tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti.
- introduce un nuovo standard specifico relativo al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.
- stabilisce il valore di 2.500 euro (anziché gli attuali 150 euro) per l'indennizzo automatico base che l'impresa di stoccaggio deve corrispondere all'utente in caso di mancato rispetto degli standard specifici, in analogia con quanto attuato nella regolazione della qualità del servizio di trasporto.
Infine, la delibera 596/2014/R/gas conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture per svolgere indagini di customer satisfaction, anche in forma congiunta con altri servizi del settore gas, finalizzate all'aggiornamento e sviluppo della regolazione per la più efficace erogazione dei servizi infrastrutturali agli shipper.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche.
[2] Dispositivo utilizzato per verificare l'integrità delle condotte ovvero l'eventuale presenza di difetti fisici quali cricche e riduzioni di spessore mediante il suo passaggio al loro interno.
[3] Il tetto massimo dipende dal prezzo medio del gas determinato dal mercato e dalle capacità conferite ad inizio anno termico agli utenti dello stoccaggio.