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Scheda tecnica

Consultazione 598/2014/R/eel

Orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non interconnesse

04 dicembre 2014

Con il Documento per la consultazione 598/2014/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti volti a dare seguito all'articolo 28 del decreto legge n. 91/14  in merito alla adozione di una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui alla legge 10/91 che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia.
Il documento illustra, quindi, gli orientamenti dell'Autorità in materia di riforma del sistema di integrazioni tariffarie attualmente previsto dalla legge 10/91 a favore delle imprese elettriche che svolgono, in maniera integrata, le attività di produzione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica sulle isole non interconnesse alla rete di trasmissione elettrica e non gestite dal gruppo Enel S.p.A., per il periodo di regolazione 2015-2019. 

Tali orientamenti prevedono un percorso di graduale superamento dell'attuale sistema di riconoscimento dei costi del servizio (basato sui costi a bilancio delle imprese attinenti il servizio elettrico), che tenga conto dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese destinatarie delle nuove regole, pur sempre con l'obiettivo di raggiungimento di costi efficienti. Tali imprese, infatti, molto differenziate tra loro in ragione delle caratteristiche geografiche e di sviluppo economico del territorio servito, svolgono un servizio di pubblica utilità, caratterizzato da significative peculiarità.
La durata del percorso che porti gradualmente le imprese verso una gestione del servizio sulla base di costi efficienti è previsto di 4-5 anni, in maniera adeguata per consentire alle imprese di arrivare al completo ammortamento degli impianti di produzione elettrica attualmente eserciti e quindi, nel frattempo, di adottare decisioni di investimento e di relativo finanziamento dei nuovi impianti che meglio rispondano alle nuove esigenze normative e regolatorie.
L'Autorità intende pertanto adottare una metodologia tariffaria basata su costi standard definiti in un'ottica di regolazione per confronto, che ha come obiettivo, almeno nel medio termine, la riduzione del costo complessivo del servizio integrato svolto dalle imprese elettriche minori a beneficio del sistema elettrico e dell'utente finale.
In particolare, l'Autorità è orientata a definire un costo riconosciuto sulla base delle seguenti componenti:

  • costo operativo standard per punto di prelievo, a copertura del complesso dei costi relativi alle attività del servizio elettrico svolte dalle imprese, vale a dire distribuzione, misura, vendita e produzione di energia elettrica, ad esclusione del costo di combustibile; al riguardo l'Autorità è orientata ad adottare un meccanismo alternativo basato sui risultati di un'analisi di frontiera efficiente individuata con la metodologia DEA [1], che effettua una valutazione dell'efficienza relativa di ciascuna impresa rispetto alle altre imprese elettriche minori;
  • costo di acquisto standard del combustibile (voce più significativa del conto economico delle imprese elettriche minori), definito sulla base di un prezzo unitario di acquisto di riferimento e su quantità efficienti di combustibile utilizzato per la produzione, integrato da un valore standard per la copertura dei costi di trasporto dello stesso;
  • remunerazione del capitale investito sugli investimenti effettuati a partire dal 2015 in analogia con gli altri servizi regolati, in particolare, la distribuzione, misura e produzione dell'energia elettrica tramite unità essenziali;
  • ammortamento dei nuovi investimenti effettuati a partire dal 2015 secondo le vite utili definite dall'Autorità nell'ambito della regolazione generale.

Secondo tali orientamenti, il percorso di efficientamento dei costi operativi al netto del combustibile, previsto per il periodo di regolazione 2015-2019, sarebbe differenziato per le singole imprese elettriche minori; infatti, le imprese che hanno un'efficienza di partenza inferiore a quella target, si vedrebbero riconosciuto, anno per anno, un costo standard operativo che, partendo dal proprio costo operativo medio per cliente, desunto dai conti annuali separati riferiti al 2013, opportunamente inflazionato, degraderebbe verso il costo operativo target efficiente tramite uno specifico fattore di produttività. Le altre imprese, invece, che hanno un'efficienza di partenza in linea o superiore alla media vedrebbero riconosciuto, anno per anno, un costo operativo medio standard per cliente che, desunto dai conti annuali separati riferiti al 2013, sarebbe opportunamente inflazionato ma che non verrebbe degradato nel tempo.
Nel contempo l'Autorità è orientata a mantenere il riconoscimento a piè di lista di alcune componenti di costo, in particolare:

  • l'ammortamento relativo allo stock di capitale esistente al 31 dicembre 2014 come risultante dal bilancio dell'impresa;
  • gli oneri finanziari, al netto delle proventi finanziari, sui finanziamenti in essere al 31 dicembre 2014 come risultante dal bilancio dell'impresa;
  • le imposte sul reddito iscritte nel bilancio delle imprese.

A valle della consultazione (termine ultimo per l'invio di osservazioni il 15 gennaio 2015) l'Autorità adotterà il provvedimento finale per la suddetta riforma, presumibilmente entro il primo trimestre del 2015, in modo che possa dispiegare i propri effetti per l'anno 2015.  

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

[1] Data envelopment analysis