Scheda tecnica
Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2
Delibera 664/2015/R/idr
29 dicembre 2015
Con la delibera 664/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi.
Il provvedimento, adottato in esito ad un processo di consultazione (DCO 406/2015/R/idr e 577/2015/R/idr) e a specifici incontri, conferma l'impostazione generale del Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio, introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, l'introduzione di miglioramenti qualitativi, nonché la razionalizzazione delle gestioni, alla luce della maggiore complessità delle scelte demandate a livello decentrato con riferimento ai processi di aggregazione delle gestioni, conseguenti alla progressiva applicazione del Decreto Sblocca Italia (decreto legge n. 133/2014) che, tra l'altro, ha previsto - nei casi in cui non si sia ancora provveduto - l'attivazione della gestione "unica" a livello di ambito territoriale ottimale.
La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile a:
- una matrice di schemi regolatori (6 diversi schemi) nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in relazione:
- al fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- all'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati);
- all'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex medio pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;
- uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;
- condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno durata limitata e predefinita.
La delibera 664/2015/R/idr prevede una durata del periodo regolatorio quadriennale per la valorizzazione del moltiplicatore tariffario e delle componenti di costo riconosciute, con un aggiornamento biennale del valore della RAB, delle componenti di costo operativo qualificate aggiornabili, delle eventuali modifiche relative al calcolo delle componenti degli oneri finanziari e fiscali. E' possibile, inoltre, una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria su istanza motivata a fronte di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.
Viene confermata la presenza moltiplicatore tariffario J da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.
Per quanto attiene all'esclusione dall'aggiornamento tariffario, il provvedimento dispone che oltre alle casistiche già in essere nel I periodo regolatorio (mancata adozione della Carta dei Servizi, fatturazione all'utenza domestica di un consumo minimo impegnato, mancata consegna degli impianti al gestore d'ambito, titolo ad esercire il servizio dichiarato invalido o su cui pende un contenzioso giurisdizionale) siano esclusi anche:
o tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente;
o le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo;
o le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1.
Per determinare la copertura efficiente delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti, in continuità con il precedente periodo regolatorio, l'Autorità mantiene il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati, utilizzando un tasso risk free reale valutato sulla base dei tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con rating almeno AA , adeguato attraverso il Water Utility Risk Premium (WRP), posto pari all'1,5% . Alla luce della normativa vigente e delle specificità che caratterizzano il settore idrico, viene confermata la valorizzazione del parametro ERP al 4% e del parametro β a 0,8, mentre sulla base delle condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti come risultanti delle ultime rilevazioni, si prevede per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro Kd) un valore di 2,8%.
Al fine favorire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari, contenendo i relativi oneri di indebitamento, si conferma la componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti, prevedendo che il valore del parametro ψ, che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura del costo delle immobilizzazioni, possa essere selezionato nell'ambito dell'intervallo di valori 0,4-0,8.
Relativamente ai costi operativi, la delibera 664/2015/R/idr mantiene la distinzione tra costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili, introduce una regolazione di tipo Rolling Cap anche sui costi di approvvigionamento di acqua di terzi e prevede- qualora si fosse in presenza di un processo di integrazione gestionale, ovvero di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati - la possibilità di riconoscimento dei connessi oneri aggiuntivi, previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, che risulti in possesso di un adeguato set di dati (non ricorrendo dunque i presupposti per l'applicazione dello "schema regolatorio virtuale").
Per quanto concerne i costi ambientali e della risorsa, il nuovo MTI-2 amplia la tipologia di oneri da poter ricomprendere nella componente ERC, confermando l'inclusione degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione idrica e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane, e prevedendo la graduale valorizzazione di alcuni costi operativi afferenti la depurazione, la riduzione di perdite di rete e la potabilizzazione.
Relativamente ai costi della morosità il provvedimento definisce i criteri per il riconoscimento di una quota dei medesimi (l'80% degli oneri di morosità effettivamente sostenuti dai gestori), considerando la diversa incidenza del fenomeno sul territorio nazionale e incentivando al contempo l'adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito, anche tenuto conto delle recenti disposizioni in ordine alla morosità introdotte con il cosiddetto .d. Collegato Ambientale, approvato definitivamente dalla Camera in data 22 dicembre 2015.
Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria (componente tariffaria UI2), obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità, che, in sede di prima attivazione,. è volto a promuove - premiando le Best Practices - la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera 655/2015/R/idr.
Relativamente ai corrispettivi applicati agli utenti finali, la delibera 664/2015/R/idr rimanda agli Enti di governo d'ambito la possibilità di modificarne la struttura, nel rispetto delle regole stabilite dall'Autorità (tra cui quella di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione) e ad un successivo provvedimento la definizione della nuova struttura dei corrispettivi di collettamento e depurazione da applicare all'utenza industriale.
Come nel precedente metodo tariffario, viene, infine, confermato il meccanismo volto a superare l'eventuale inerzia dei soggetti competenti a livello locale alla predisposizione tariffaria.
I nuovi criteri trovano applicazione dal 1 gennaio 2016, affinché l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente possa trasmettere all'Autorità, entro il 30 aprile 2016, l'intera documentazione (Programma degli Interventi, Piano Economico-Finanziario, convenzione di gestione, relazione di accompagnamento, atti deliberativi di predisposizione tariffaria e aggiornamento dei dati necessari) per la relativa approvazione tariffaria da parte dell'Autorità medesima.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.