Scheda tecnica
Regolazione dell’attività di misura elettrica. Approvazione del Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME)
Delibera 458/2016/R/eel
05 agosto 2016
Con la delibera 458/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell'attività di misura elettrica" (TIME) che procede alla razionalizzazione della regolazione dell'attività di misura elettrica, integrando in un unico provvedimento la regolazione della misura dell'energia immessa e prelevata e dell'energia prodotta, rivedendo le definizioni sottostanti e le responsabilità delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura, nonché specificando le responsabilità del servizio di misura.
Il TIME, che avrà efficacia dall'1 gennaio 2017, sostituisce la versione già vigente del Testo, approvata con la delibera 654/2015/R/eel, e segue il documento per la consultazione 288/2016/R/eel: nel dettaglio, il Testo, confermando gli orientamenti espressi nel documento e recependo alcune osservazioni pervenute da parte degli operatori nell'ambito della consultazione:
- per quanto riguarda l'opportunità di integrare, in un unico provvedimento, la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta:
- non modifica le definizioni delle operazioni relative all'attività di misura dell'energia elettrica;
- prevede che il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione possa installare le apparecchiature di misura in corrispondenza di punti di misura effettivi diversi da quelli teorici solo nel caso di impossibilità tecnica e previa autorizzazione del soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura (se diverso);
- per quanto riguarda la definizione delle responsabilità delle operazioni afferenti la misura dell'energia elettrica e del servizio di misura:
- conferma la struttura delle responsabilità già indicate in consultazione;
- prevede che, in tutti i casi in cui la responsabilità della gestione dei dati di misura sia in capo a un soggetto diverso dal responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione, vi sia una tempestiva e reciproca comunicazione in merito ai malfunzionamenti delle apparecchiature di misura affinché vi si possa porre rimedio in tempi rapidi e non vengano messi a disposizione dati di misura errati;
- prevede, con riferimento ai punti di misura esistenti, che l'eventuale modifica del soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione avvenga solo nel caso di sostituzione, ovvero cessione al soggetto subentrante, dell'intera apparecchiatura di misura (e non solo di alcune parti di essa);
- differenzia, per gli utenti connessi a diversi livelli di tensione, le tempistiche di effettuazione degli interventi di manutenzione a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature di misure, estendendo quelle già previste dal TIQE 2016-2023 per tutte le tipologie di utenti in bassa tensione e confermando le tempistiche già attualmente vigenti (48 ore) per gli altri livelli di tensione;
- per quanto riguarda le condizioni affinché le imprese distributrici possano disporre dei dati di misura dell'energia elettrica consumata in sito conferma, in generale, gli orientamenti presentati, rinviando a un successivo provvedimento la definizione delle tempistiche e delle modalità per la messa a disposizione di tali dati, tramite il SII, agli utenti del trasporto;
- per quanto riguarda l'opportunità di estendere, alla misura dell'energia elettrica immessa e prodotta, alcune disposizioni già attualmente vigenti in merito alla misura dell'energia elettrica prelevata:
- estende l'ambito di applicazione della delibera 87/2016/R/eel in merito ai piani di sostituzione delle apparecchiature di misura di seconda generazione, prevedendo che i requisiti funzionali stabiliti nell'Allegato A trovino applicazione anche nel caso di punti di misura di generazione e di punti di misura di connessione coincidenti con punti di immissione pura, a valere dall'avvio dell'introduzione dei sistemi di misurazione di seconda generazione (2G) da parte di ciascun distributore;
- conferma quanto prospettato in consultazione in merito alla ricostruzione dei dati di misura a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature di misura nonché alla stima dei dati di misura, prevedendo che i relativi criteri siano definiti e pubblicati dai gestori di rete, inclusi i gestori di reti private;
- prevede che gli algoritmi che eventualmente si rendano necessari siano definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura e condivisi con gli altri gestori di rete coinvolti;
- pone le basi per il successivo aggiornamento del Testo Integrato Settlement (TIS) in merito al profilo della produzione e delle immissioni di energia elettrica da impianti fotovoltaici, previa proposta presentata dal GSE alla luce dei dati in proprio possesso;
- per quanto riguarda l'opportunità di confermare, almeno nella fase iniziale, le altre disposizioni afferenti la misura dell'energia elettrica già approvate e contenute in altri provvedimenti, oltre a confermare gli orientamenti in merito al trattamento dei dati di misura, specifica che con riferimento ai punti di misura di generazione trattati monorari ai sensi del TIS nonché ai corrispondenti punti di misura di connessione (se trattati monorari ai sensi del TIS), il responsabile del servizio sia tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno una volta al mese.
Inoltre il TIME, al fine di promuovere il coordinamento tra gestori di rete, prevede che le imprese distributrici, le cui reti di distribuzione siano direttamente connesse alla RTN, trasmettano a Terna, entro il 31 ottobre 2016, tutti i dati e le informazioni necessari per il trasferimento della responsabilità dell'operazione di gestione dei dati di misura. Contestualmente sarà avviato un gruppo di lavoro ai fini della predisposizione, entro il 30 novembre 2016, di uno schema di convenzione finalizzato a regolare tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra Terna e i distributori in merito all'erogazione del servizio di misura. Le eventuali criticità operative, non superabili nell'ambito della convenzione dovranno essere segnalate all'Autorità.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.