Scheda tecnica
Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento
Consultazione 469/2016/R/gas
05 agosto 2016
Con il documento per la consultazione 469/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativamente ai valori dei parametri di incentivazione del Responsabile del bilanciamento (Rdb) finalizzati al perseguimento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.
Nello specifico, con tale documento, anche alla luce delle osservazioni pervenute nella precedente consultazione (documento 378/2015/R/gas), l'Autorità esprime i propri orientamenti sul valore numerico degli incentivi definiti all'articolo 9 del Testo Integrato Bilanciamento (TIB - Delibera 312/2016/R/gas ). Si ricorda che tale articolo ha definito un sistema di incentivazione con specifici indicatori di performance[1] rivolto a SNAM Rete Gas per stimolare l'adozione di azioni di bilanciamento efficienti, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione del valore iniziale dei parametri rilevanti, nonché dell'ammontare massimo di incentivi e penalizzazioni.
Il documento 469/2016/R/gas riguarda dunque i seguenti ambiti:
- la valorizzazione dei parametri di incentivazione individuati nel TIB e la durata della loro applicazione;
- le possibili linee di evoluzione del sistema di incentivazione e connessi adempimenti riguardanti in particolare il monitoraggio delle grandezze individuate come indicatori di performance;
- l'aggiornamento e precisazione delle disposizioni in materia di neutralità di Snam Rete Gas rispetto alle partite economiche del bilanciamento .
Più nel dettaglio, per quanto riguarda il valore dell'incentivo da riconoscere al Rdb alla luce delle osservazioni pervenute sul meccanismo ipotizzato dal dco 378/2015/R/gas, l'Autorità ritiene:
- di definire un livello massimo di penalizzazione pari a -5 milioni, inferiore a quanto inizialmente prospettato nella prima consultazione in ragione dell'esigenze di limitare l'esposizione del Rdb al rischio di perdite eccessive;
- in luogo di un tetto agli incentivi totali (cap), di riconoscere incentivi anche oltre il valore target, in misura crescente ma con incrementi ridotti in modo tale che, da un lato, si riduca il rischio per il sistema di un costo elevato dell'incentivo complessivo e, dall'altro, non venga meno l'interesse da parte del responsabile del bilanciamento a migliorare la performance anche in caso di superamento del livello target;
- di definire tali valori target - che individuano i livelli di miglioramento atteso delle performance - e gli incentivi previsti in caso di loro raggiungimento; in particolare viene definito un incentivo di 3 milioni di euro per la performance legata alla misura dell'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna (p1), e di 5 milioni di euro complessivamente per le performance legate agli indicatori di efficienza delle azioni di bilanciamento effettuate dal Rdb (p2 e p3).
In relazione ad ogni singola performance, il documento dettaglia la definizione di alcuni specifici parametri. In particolare, in relazione al performance di previsione p1, l'Autorità ha preso come riferimento l'andamento storico delle previsioni dei prelievi complessivi dei punti di riconsegna, includendo, almeno nella prima fase di applicazione, il consumo termoelettrico. Snam è quindi incentivata a migliorare rispetto al "valore base" del 6%, la previsione delle ore 15 del giorno G-1. Per i parametri relativi alle azioni di bilanciamento, l'Autorità ritiene di confermare l'impostazione, posta in consultazione, di assumere il 3% come valore base per la performance P2, come definito sulla base dell'andamento storico del differenziale tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di remunerazione delle offerte accettate presso la piattaforma per il bilanciamento. Per quanto riguarda la performance P3, introdotta dal TIB, che misura l'utilizzo da parte del responsabile del bilanciamento delle risorse nella propria disponibilità, l'incentivo viene strutturato in modo da limitare il ricorso a tali risorse, salvo una "banda di tolleranza", e favorire l'intervento sul mercato con l'approvvigionamento di STSP in modo da non distorcere il segnale di prezzo per il bilanciamento.
Per quanto riguarda la durata degli incentivi, il documento conferma gli orientamenti prospettati precedentemente volti a prevedere che i valori siano definiti per un solo anno termico al fine di consentire una revisione e messa a punto del sistema di incentivazione dopo una prima fase di sperimentazione.
Infine, per quanto riguarda il meccanismo di neutralità del Rdb, in particolare relativamente alla valorizzazione economica della differenza tra i quantitativi immessi dal responsabile del bilanciamento a copertura di line-pack, GNC, consumi e perdite ed il loro valore consuntivato, il documento precisa i termini dell'equazione di bilancio rispetto ai quali il Responsabile del Bilanciamento deve essere mantenuto economicamente neutro e come tali disposizioni si integrino con gli aspetti regolatori di natura tariffaria.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 12 settembre 2016.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Gli indicatori di performance individuati dal TIB sono:
- p1 che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata nel giorno precedente a quello di flusso;
- p2 che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
- p3 che misura l'utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del RdB.