Scheda tecnica
Introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione
Consultazione 714/2016/R/gas
02 dicembre 2016
in formato pdf
Con il documento per la consultazione 714/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativi all'introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento della capacità di rigassificazione, con l'obiettivo di superare l'attuale meccanismo di allocazione basato su criteri di priorità nell'accesso e del pro-rata. Infatti, l'evoluzione del contesto internazionale dell'approvvigionamento del Gnl, dell'assetto normativo europeo e, più in generale, del mercato del gas naturale rende opportuno il superamento dell'attuale assetto, verso logiche di accesso al servizio di rigassificazione basate sul merito economico, con la finalità di favorire i conferimenti in esito alle procedure concorsuali e accrescere la liquidità del mercato, concorrendo a ridurre gli oneri sul sistema, e facendo emergere il valore di mercato della capacità di rigassificazione, potenzialmente inferiore alla tariffa. Il documento, dopo aver illustrato il contesto normativo e di mercato del servizio di rigassificazione del Gnl (capitolo 2), gli aspetti di maggior rilievo dell'attuale regolazione (capitolo 3), l'esperienza effettuata con servizio integrato rigassificazione-stoccaggio (capitolo 4) delinea gli orientamenti dell'Autorità in merito alle esigenze di riforma (capitolo 5). L'intervento riguarda le capacità di rigassificazione soggette alla regolazione dell'Autorità, ossia le capacità dei terminali regolati e la capacità residua short term dei terminali parzialmente esenti. La capacità residua long term dei terminali esenti rimane regolata ai sensi della legge 239/04 e del decreto 28 aprile 2006. Più nel dettaglio gli aspetti posti in consultazione riguardano:
- la durata dei conferimenti long term; sul punto l'Autorità vede con favore la possibilità di procedere all'assegnazione della capacità su una base pluriennale più estesa dei cinque anni previsti attualmente, potendo riguardare durate di uno o più anni termici nel periodo di 15 anni successivi al conferimento;
- la tempistica di svolgimento delle procedure di conferimento; fermo restando che l'Autorità non ritiene necessarie modifiche per le tempistiche dell'allocazione della capacità short term, per quanto riguarda l'allocazione della capacità long term, si reputa opportuno valutarne la modifica in coerenza con le tempistiche previste dalla regolazione del servizio di trasporto alle interconnessioni con l'estero. Inoltre l'Autorità valuta anche l'opportunità di una gestione coordinata delle procedure fra le imprese di rigassificazione, volte a limitare esiti inefficienti;
- le modalità di organizzazione delle aste; l'Autorità prospetta una distinzione fra i casi in cui l'oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione utilizzabile in più discariche (tipicamente la capacità long term), per cui si prospetta l'adozione di aste aperte ascendenti in analogia con la regolazione per le interconnessioni con l'estero, e i casi in cui la capacità offerta è riferita ad una singola discarica (tipicamente la capacità short-term) per cui si prevede l'adozione di un meccanismo di tipo pay as bid. I corrispettivi determinati in esito all'asta si applicano in luogo dei corrispettivi tariffari;
- i criteri di definizione del prezzo di riserva; a tal fine in coerenza con quanto già fatto per il servizio integrato rigassificazione e stoccaggio, l'Autorità ritiene che l'allocazione a mercato della capacità ad un prezzo inferiore alla tariffa richieda una modifica alla disciplina del fattore di copertura dei ricavi da calcolare non più sulla base dei corrispettivi tariffari ma sulla base degli esiti delle aste. Inoltre, relativamente alle modalità di definizione dei criteri di quantificazione del prezzo di riserva delle aste - cioè del valore unitario della capacità di rigassificazione sotto il quale si ritiene che non sia conveniente allocare la capacità - l'Autorità ne prospetta un sistema di definizione basato su criteri differenti in funzione dell'orizzonte di conferimento e della disponibilità di quotazioni di riferimento.
- la gestione dei proventi dell'asta. Sul punto, infine viene previsto che siano restituite al sistema, con modalità ancora da definire, eventuali proventi d'asta che eccedano i ricavi riconosciti alle imprese di rigassificazione.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 16 gennaio 2017.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.