Scheda tecnica
Disposizioni in merito alla prima configurazione dei misuratori 2G per la loro messa in servizio e relativi obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali
Deliberazione 229/2017/R/eel
07 aprile 2017
in formato pdf
Con la delibera 229/2017/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la configurazione di default dei misuratori di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (misuratori 2G) per la loro messa in servizio e obblighi di comunicazione ai clienti finali.
In particolare, in attesa che i distributori completino - come previsto dalla delibera 87/2016/R/eel - gli strumenti informatici che permetteranno ai venditori la configurabilità in autonomia dei misuratori, anche con riferimento alla visualizzabilità di alcuni dati sul display del misuratore, la delibera prevede che la configurazione di default dei misuratori 2G, per i punti di prelievo non trattati orari, debba prevedere:
- i registri totalizzatori delle misure relative all'energia elettrica immessa e prelevata, attiva e reattiva, articolati secondo le vigenti fasce orarie;
- il valore massimo della potenza attiva media quartoraria, prelevata e immessa, e il valore della potenza istantanea prelevata;
- l'inizio del periodo di freezing (strumento che si utilizza per l'identificazione delle letture di fatturazione), fissato il primo giorno di ciascun mese alle ore 00:00.
Resta confermata la visualizzazione sul display di tutti i misuratori 2G della potenza contrattuale impegnata e del gruppo PESSE (ossia del gruppo di appartenenza del punto con riferimento al Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico) ed è altresì definito che il codice cliente assegnato dal venditore corrente sia visualizzabile, al pari delle ulteriori informazioni contrattuali del cliente titolare del punto di prelievo previste, solo al completamento degli strumenti informatici per la configurabilità dei misuratori in autonomia da parte dei venditori.
Inoltre, la delibera, al fine di aumentare la trasparenza nei confronti dei clienti nella fase di sostituzione dei misuratori di prima generazione, prevede che i venditori siano tenuti, a riportare nella Bolletta 2.0 un'apposita comunicazione che verrà definita dall'Autorità.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata nel primo documento di fatturazione che contabilizza i consumi riferibili al misuratore 2G.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.