Scheda tecnica
Revisione delle tempistiche di determinazione e pubblicazione di alcuni corrispettivi di dispacciamento
Deliberazione 374/2017/R/EEL
26 maggio 2017
Con il documento di consultazione 374/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti volti alla revisione delle tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni corrispettivi di dispacciamento al fine di garantire la possibilità, sia in relazione all'offerta PLACET (Offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) sia in relazione a ogni altra offerta sul libero mercato, di applicare in maniera "passante" anche i corrispettivi di dispacciamento (non solo i corrispettivi di trasmissione, di distribuzione, di misura nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema definiti dall'Autorità ex ante rispetto al trimestre a cui si riferiscono), introducendo semplificazioni sia per i venditori sia per i clienti finali e una riduzione degli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.
In particolare, nel documento si prevedere che:
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (uplift) continui ad essere determinato da Terna su base trimestrale ma entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Esso potrebbe essere calcolato come rapporto tra:
- la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, del saldo tra oneri e proventi in capo a Terna (rif a voci elencate nel comma 44.1 della delibera 111/06) e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo
- e la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito;il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica e il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna) vengano determinati da Terna su base trimestrale e pubblicati dalla medesima Terna entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Essi potrebbero essere calcolati come rapporto tra:la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, dei corrispondenti oneri in capo a Terna e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo ela stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.
Qualora trovassero attuazione gli orientamenti esposti, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire modalità di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) degli oneri in capo a Terna che altrimenti non troverebbero copertura, ovvero con riferimento a quelle voci per le quali attualmente si fa riferimento ai dati effettivi del trimestre precedente.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 26 giugno 2017.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.