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Scheda tecnica

Mercato italiano della capacità - parametri tecnico-economici

Consultazione 592/2017/R/eel

07 agosto 2017

 in formato pdf 

Con il documento per la consultazione 592/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito ai parametri tecnico-economici del mercato della capacità italiano, con particolare riferimento al prezzo di esercizio e ai parametri economici della curva di domanda di capacità.

Il documento, che segue la consultazione 713/2016/R/eel e la consultazione di Terna in merito ai criteri per la definizione delle curve di domanda di capacità, considera, innanzitutto, il tema del prezzo di esercizio e avanza proposte volte a chiarire la funzione della partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità.

Al riguardo, partendo dalle osservazioni raccolte sulla metodologia utilizzata per la definizione del prezzo di esercizio, l'Autorità ritiene che la domanda che intende partecipare attivamente al mercato della capacità (DSR) non risulti penalizzata dal livello cui è fissato il prezzo di esercizio. In particolare, si evidenzia come:

  • il mercato della capacità rimanga intrinsecamente uno strumento per l'approvvigionamento di capacità di produzione per la domanda;
  • il sistema del mercato della capacità sia volto ad approvvigionare capacità di produzione soltanto per la domanda di capacità diversa dalla DSR impegnata;
  • il prezzo di esercizio rimanga un parametro rappresentativo del costo variabile di produzione e non del costo marginale della DSR.

Per contemperare l'esigenza di anticipo, espressa dai produttori, con la preferenza di ritardare il momento della scelta, espressa dalla DSR, si potrebbe immaginare di prevedere che, nella fase di piena attuazione, una parte del fabbisogno di capacità non sia soddisfatta nelle aste madri e sia riservata alle aste di aggiustamento che si svolgono l'anno prima dell'anno di consegna. Tuttavia, tale opzione esporrebbe al rischio che dette aste risultino contraddistinte da una ridotta pressione competitiva della capacità di produzione, soprattutto di nuova realizzazione, a causa del limitato periodo di pianificazione.

Nel documento sono, quindi, poste in consultazione alcune modifiche e integrazioni alla metodologia per il calcolo del prezzo di esercizio. Applicando l'approccio consultato, il prezzo di esercizio nel mese di giugno del corrente anno avrebbe assunto un valore pari a circa 125 euro/MWh.

Al fine di minimizzare i rischi connessi al fatto che, in data successiva al momento di svolgimento delle procedure concorsuali relative a un determinato periodo di consegna, siano apportate modifiche alla metodologia di calcolo del prezzo di esercizio del medesimo periodo (o parte di esso), potrebbe essere previsto che la metodologia di determinazione del prezzo di esercizio sia definita e modificata direttamente dall'Autorità, vincolandola al rispetto sia del principio di esclusione di applicazione retroattiva delle modifiche, sia del principio in base al quale il prezzo di esercizio sia comunque rappresentativo del costo variabile della tecnologia di produzione che, sino ad allora, è stata individuata quale tecnologia di punta. Inoltre, potrebbe essere stabilito che eventuali modifiche attinenti alla tecnologia di punta da considerare ai fini della determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio, a causa dell'evoluzione tecnologica) possano essere applicate con riferimento a periodi di consegna oggetto di procedure concorsuali svolte successivamente al momento di adozione del provvedimento di modifica.

Con riferimento agli orientamenti dell'Autorità sui parametri tecnico-economici delle curve di domanda costruite secondo quanto consultato da Terna, sono illustrati gli importi del premio corrispondenti alle ordinate dei punti rilevanti per la determinazione delle curve stesse, considerando la stima del CONE (ossia del costo fisso della tecnologia di generazione elettrica, fra quelle incluse nel parco ottimo, cui corrisponde il più basso costo fisso annuo standard per MW), l'obiettivo di adeguatezza (espresso in termine di LOLE, ossia di durata dei distacchi di carico, nel periodo di riferimento, nella zona del mercato elettrico considerata) e il valore dell'energia non fornita ai fini dell'adeguatezza (VOLL).

Il documento considera, poi, gli orientamenti in relazione alle modalità per la gestione del rischio di esercizio del potere di mercato in fase di avvio del mercato della capacità, in considerazione del fatto che la fase di eccesso di offerta di capacità ai fini dell'adeguatezza potrebbe essere stata superata. Sarebbe necessario, pertanto, adottare misure volte a prevenire gli effetti dell'esercizio del potere di mercato da parte dei titolari della capacità esistente, al fine di proteggere il consumatore finale, anche a costo di causare una riduzione della partecipazione attiva della capacità esistente. Tra le misura proposte si ipotizza, tra l'altro, di:

  • differenziare, nelle aste della fase di prima attuazione e almeno nella prima asta madre della fase di piena attuazione, il valore massimo del premio per la capacità esistente dal valore massimo del premio per la capacità nuova, adottando specifici accorgimenti volti a tenere conto del graduale incremento del periodo di pianificazione;
  • allineare il valore massimo del premio per la capacità esistente ai costi fissi operativi annui per MW (esclusa la quota di ammortamento) della capacità esistente di generazione di tipo ciclo combinato caratterizzata dal livello più contenuto dei menzionati costi.

Nel documento è altresì delineata una modalità di implementazione graduale del mercato della capacità, attraverso una modulazione del prezzo di esercizio e di altri parametri da esso dipendenti in funzione della durata del periodo di pianificazione (inferiore o non inferiore a tre anni).

Da ultimo sono riportati alcuni chiarimenti in merito all'articolazione dei prezzi di riferimento come consultati nel documento 713/2016/R/eel.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 15 settembre 2017.

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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