Scheda tecnica
Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
Consultazione 734/2017/R/gas
03 novembre 2017
Con il documento di consultazione 734/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenta i propri orientamenti sulle modalità di attuazione delle semplificazioni delle procedure di valutazione dei valori di rimborso (VIR) e dei bandi di gara, previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124) in relazione l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito.
Inoltre, il documento esamina alcune questioni relative ai casi nei quali i valori delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori risultano disallineati rispetto alle medie di settore (c.d. RAB depresse).
In particolare, il DCO 734/2017/R/gas prospetta quanto segue:
- per semplificare l'iter di valutazione dei valori di rimborso, anche in relazione ai futuri riconoscimenti tariffari:
- la definizione di schemi-tipo da utilizzare per la certificazione, da parte degli Enti locali o dei soggetti terzi, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per derogare all'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune.
Tali schemi-tipo, a seguito dell'approvazione della delibera finale, saranno resi disponibili, per la compilazione ad opera della stazione appaltante, sulla piattaforma informatica VIR-RAB nel sito internet dell'Autorità; - l'identificazione di specifici requisiti d'idoneità del soggetto terzo certificatore, utili a consentire che il procedimento sia svolto in condizioni di maggior neutralità e non discriminazione: competenze professionali adeguate, requisiti di onorabilità, requisiti di indipendenza.
Il soggetto terzo certificatore potrà essere persona fisica o persona giuridica.
In ogni caso l'Ente locale, anche in ragione di esigenze di efficienza nell'azione amministrativa, potrà incaricare della certificazione direttamente la stazione appaltante; - la definizione di modalità di verifica da parte dell'Autorità e delle relative tempistiche.
L'Autorità svolgerà le verifiche garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
- la definizione di schemi-tipo da utilizzare per la certificazione, da parte degli Enti locali o dei soggetti terzi, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per derogare all'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune.
- per semplificare l'iter di valutazione dei bandi di gara, l'introduzione di un percorso preferenziale che riduca l'ambito delle verifiche individuate con la delibera 113/2013/R/gas.
In tal caso, le stazioni appaltanti si limiteranno a rendere disponibile all'Autorità la documentazione strettamente necessaria per le verifiche relative:- ai valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara;
- al rispetto dei criteri sulla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara, fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento;
- alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.
In relazione all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo, l'Autorità richiama alcuni principi generali sui criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti. In particolare viene precisato che nel contesto delle gare è socializzata in tariffa solo la parte dei costi relativa agli investimenti effettuati compatibile con le condizioni minime di sviluppo. La parte degli investimenti che eccede le condizioni minime di sviluppo è a carico dell'impresa nei limiti della soglia offerta (metri di rete) dalla stessa impresa in sede di gara e a carico del cliente per la parte che eccede tale soglia. Tali valutazioni sono effettuate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete.
In linea generale, l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, e nelle aree disagiate un limite pari a circa 20-25 metri per utente.
In relazione alle RAB depresse, nel DCO 734/2017/R/gas l'Autorità segnala che, ai fini del confronto VIR-RAB, (nell'ottica di agevolare il calcolo dei valori rivalutati secondo i criteri parametrici definiti dalla stessa Autorità nella RTDG) procederà a pubblicare la stratificazione standard da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire da quella dei valori netti (di cui alla determinazione DIUC n. 4/2016), sulla base delle vite utili regolatorie. A tal proposito, l'Autorità intende valutare anche la possibilità di rendere disponibile uno specifico tool sul sito internet che funga da guida nel calcolo del valore parametrico dei cespiti.
Sempre in relazione ai criteri di rivalutazione delle c.d. RAB depresse a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, rispetto alla richiesta di modificare i criteri fissati nella RTDG, l'Autorità illustra il proprio orientamento volto a confermare i criteri in vigore.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 novembre 2017.