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Scheda tecnica

Disposizioni per l’esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette a regolazione

Delibera 23/2018/R/tlr

22 gennaio 2018

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Con la delibera 23/2018/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) introduce le disposizioni per l'esclusione delle infrastrutture di trasporto dell'energia termica aventi diritto dall'ambito della regolazione definita dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/2014.

In particolare, al fine di garantire agli operatori certezza in merito all'applicabilità o meno nei loro confronti della regolazione dell'Autorità, la delibera 23/2018/R/tlr prevede la facoltà per i gestori delle infrastrutture di trasporto dell'energia termica che non soddisfano almeno uno dei due requisiti generali previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014 n.102 (cioè, in sintesi: rete realizzata "prevalentemente su suolo pubblico" e con finalità di "consentire a chiunque interessato [...] di collegarsi alla medesima rete") di presentare, all'Autorità stessa, un'apposita istanza di esclusione corredata da una dichiarazione di atto di notorietà con la quale attestano di disporre presso la propria sede della documentazione comprovante la non rispondenza dell'infrastruttura gestita ad almeno uno dei predetti requisiti generali.

L'Autorità provvederà ad escludere tale infrastruttura dalla regolazione mediante l'aggiornamento di un "elenco delle infrastrutture escluse" appositamente istituito, riservandosi di effettuare controlli, anche a campione, sulla documentazione a corredo dell'autodichiarazione.

L'istanza deve essere inviata all'Autorità:

  • per le infrastrutture già entrate in esercizio, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della delibera;
  • per le infrastrutture non ancora entrate in esercizio, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di inizio attività.

Nel caso di variazioni delle condizioni di esercizio e/o delle caratteristiche dell'infrastruttura oggetto dell'autodichiarazione (tali da connotarla come rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi del d.lgs. 102/2014), il gestore della rete deve provvedere a darne comunicazione all'Autorità entro 15 giorni dal verificarsi di tale  variazione, rispettando i relativi obblighi d'iscrizione anagrafici (della rete nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e del gestore medesimo nell'Anagrafica Operatori).

In assenza dell'autodichiarazione, ogni "infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria" viene considerata "rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento" ai sensi del decreto legislativo 102/2014 e, pertanto, soggetta alla regolazione dell'Autorità.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

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