Scheda tecnica
Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati
142/2019/E/idr
17 aprile 2019
Con la delibera 142/2019/E/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) individua i gestori del settore idrico obbligati a partecipare, dall'1 luglio 2019, alle procedure attivate volontariamente dagli utenti finali dinanzi al Servizio Conciliazione (la conciliazione, nel settore idrico, non costituisce ancora condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria).
Con ciò, si realizza in questo settore un ulteriore passaggio nell'applicazione graduale del secondo livello del sistema di tutele dell'Autorità per i reclami e le controversie di clienti e utenti finali dei settori regolati, nella prospettiva, a regime, dell'obbligatorietà della partecipazione al Servizio Conciliazione per tutti i gestori, come già avviene per gli operatori dei settori energetici.
In particolare, la delibera 142/2019/E/idr dispone, a partire dall'1 luglio 2019:
- l'obbligo partecipativo dinanzi al Servizio Conciliazione per i gestori che servono una quota di popolazione pari a un minimo di 300.000 abitanti residenti, corrispondente a circa il 68% della popolazione nazionale (l'elenco di tali gestori è allegato al provvedimento). Gli utenti finali serviti da questi gestori potranno utilizzare il reclamo di seconda istanza allo Sportello solo in tema di bonus sociale idrico;
- per i gestori sotto-soglia, la possibilità di comunicare all'Autorità il proprio impegno volontario alla partecipazione obbligatoria dinanzi al Servizio Conciliazione, purché tale impegno abbia una durata almeno biennale (i gestori non obbligati comunicheranno, volta per volta, l'adesione alle procedure). Sarà mantenuta, solo per gli utenti finali serviti dai gestori sotto-soglia che non si sono obbligati volontariamente alla partecipazione al Servizio Conciliazione, l'alternatività fra il reclamo di seconda istanza presso lo Sportello e il Servizio Conciliazione (per la risoluzione delle problematiche non risolte con il reclamo scritto al gestore);
- per i gestori obbligati (anche volontariamente) l'obbligo di indicare (nel proprio sito internet, nei nuovi contratti e nelle risposte ai reclami di prima istanza non risolutivi della problematica sollevata dall'utente) le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ad accesso gratuito, ai quali tali gestori si impegnano a partecipare.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale